Occultamento scritture contabili: reato unitario e no alla continuazione (Cass. pen. Sez. III n. 12403 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 non è correlato all’annualità di imposta e ha natura unitaria: resta integrato dall’occultamento o dalla distruzione di una o più scritture contabili o documenti obbligatori. La pluralità delle scritture o dei documenti coinvolti incide soltanto sul piano sanzionatorio, alla luce dei parametri dell’art. 133, comma primo, nn. 1 e 2, cod. pen. Ne consegue che, esclusa la configurabilità della continuazione, va eliminato l’aumento di pena applicato ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. È invece satisfattiva dell’onere motivazionale la locuzione “pena congrua”, quando la pena inflitta non si discosti dai minimi edittali.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del G.u.p. del Tribunale di Pordenone resa all’esito di giudizio abbreviato, assolveva l’imputato da alcune condotte e rideterminava in un anno di reclusione la pena per le residue condotte ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando il vizio di motivazione in ordine al dolo specifico di evasione, la violazione di legge in tema di art. 131-bis cod. pen. e l’erronea applicazione degli artt. 132 e 81 cod. pen. e 597 cod. proc. pen., per avere i giudici di merito assunto come pena base due anni di reclusione, senza motivare lo scostamento dal minimo.
La Motivazione della Corte
La Sezione III dichiara inammissibile il primo motivo. Il dolo specifico richiesto dall’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 presuppone la prova della produzione di reddito e del volume di affari, desumibile, secondo norme di comune esperienza, dalla qualità di titolare di un’attività commerciale. La Corte di merito ha correttamente fondato tale prova sul rinvenimento delle fatture emesse, sui pagamenti dei clienti e sulla sistematicità della dispersione documentale. Il convincimento dell’imputato di non dovere versare alcunché all’erario resta un intimo convincimento privo di riscontro probatorio.
Il secondo motivo è infondato. La Corte rileva anzitutto un errore nel capo di imputazione, che aveva contestato un’ipotesi di reato continuato sul presupposto dell’occultamento di documenti riferiti a più annualità. A differenza di altre fattispecie del d.lgs. n. 74 del 2000, nell’art. 10 la condotta non è correlata all’annualità di imposta: il reato ha natura unitaria e la pluralità dei documenti rileva solo sul piano sanzionatorio, ai sensi dell’art. 133, comma primo, nn. 1 e 2, cod. pen. Ne segue l’irrilevanza delle argomentazioni sulla compatibilità della particolare tenuità del fatto con la continuazione, posto che i giudici di merito hanno escluso la tenuità valorizzando la pluralità delle annualità e l’ampiezza dell’occultamento.
Il terzo motivo è fondato nei limiti indicati. Trattandosi di reato permanente, in caso di condotta protrattasi sotto due diverse leggi, di cui la seconda più severa, va applicata solo la disposizione vigente alla data di cessazione della permanenza. La Corte di merito ha quindi correttamente assunto la cornice edittale in vigore a tale momento. Quanto alla determinazione della pena, la locuzione “pena congrua” soddisfa l’onere motivazionale quando la pena non si discosta dai minimi edittali.
Essendo il reato unico e non continuato, va eliminato l’aumento di pena inflitto ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio limitatamente a tale aumento, con rideterminazione della pena in mesi dieci e giorni venti di reclusione; il ricorso è rigettato nel resto.
Nota della Redazione
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