Patteggiamento, ricorso inammissibile se non emerge evidente causa di proscioglimento (Cass. pen. Sez. VII n. 31081 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento, quando tali cause non emergano in modo evidente dagli atti. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. La deducibilità dell’erronea qualificazione giuridica del fatto è circoscritta ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Pesaro, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena richiesta per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo hashish.
Con un unico motivo il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in ordine all’erronea qualificazione del fatto e il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., oltre all’erronea qualificazione giuridica del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è inammissibile.
Quanto alla violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., la Corte ha ricordato che essa non costituisce motivo deducibile salvo che emerga in modo evidente dagli atti, circostanza non allegata dal ricorrente. In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento, poiché l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017, limita l’impugnabilità alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate.
Sulla richiesta di riqualificazione giuridica del fatto, la Corte ha richiamato il principio, ormai ius receptum, secondo cui la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.
Nel caso concreto, al ricorrente era contestato di aver detenuto grammi 19.385,68 di hashish, con principio attivo pari a 9.107.960 mg, superiore al valore soglia di 500 mg, suddivisa in 200 panetti confezionati con cellophane sottovuoto e occultati all’interno dell’autovettura da lui guidata. Il giudice di merito ha dunque correttamente condiviso la valutazione della gravità dei fatti e la qualificazione giuridica ai sensi degli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.
Accertata l’inammissibilità del ricorso, la Corte, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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