Indennità per occupazione abusiva del demanio marittimo e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 3092 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto la richiesta di indennità o canone per l’occupazione abusiva di un bene demaniale marittimo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Esse involgono un rapporto di natura patrimoniale tra amministrazione e privato e non l’esercizio di un potere autoritativo sindacabile dal giudice amministrativo. L’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie relative ai rapporti di concessione di beni pubblici, ma espressamente eccettua quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Il riparto non muta per il fatto che il privato detenga il bene in virtù di una concessione o di un titolo autorizzativo.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima per un’area destinata a spiaggia attrezzata con punto ristoro, ad uso stagionale. Con contratto di affitto di ramo d’azienda ha trasferito alla società controinteressata la gestione dell’attività balneare per le stagioni 2022 e 2023, ottenendo l’autorizzazione ex art. 45-bis cod. nav. per entrambe.
Alla scadenza del rapporto la concessionaria ha chiesto ed ottenuto un’autorizzazione di destagionalizzazione per consentire lo smontaggio delle strutture. A seguito di un sopralluogo congiunto della Guardia Costiera e della Polizia Locale è emerso che l’area non era stata interamente liberata, residuando plinti in calcestruzzo e vasche di raccolta reflui. La struttura territoriale ha quindi contestato l’occupazione abusiva e ingiunto il pagamento di euro 8.238,73 a titolo di indennità per il periodo dal 16 ottobre 2023 al 18 gennaio 2024. Il ricorso gerarchico è stato respinto, da qui l’impugnazione davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Nel corso dell’udienza pubblica il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., di un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione. La ricorrente ha insistito per la competenza del giudice amministrativo richiamando un precedente delle Sezioni Unite.
Il TAR ritiene quel precedente inconferente. Le Sezioni Unite si erano occupate del riparto in materia di provvedimenti di affidamento a terzi ex art. 45-bis cod. nav., mentre qui la lite verte sulla legittimità dell’invito al pagamento di canoni concessori. Rileva invece il principio espresso da Cass., Sez. Un., n. 11988 del 15 maggio 2017: le richieste di indennizzo per occupazione abusiva di un bene demaniale attengono a un rapporto privatistico avente ad oggetto la proprietà dell’immobile, anche quando il privato deteneva il bene in virtù di una concessione.
Il Collegio richiama quindi la giurisprudenza amministrativa conforme, tra cui Cons. Stato, Sez. VII, n. 8648/2024 e TAR Lazio n. 7955/2024. La domanda di corresponsione dell’indennizzo ha contenuto meramente patrimoniale, si schematizza nel binomio obbligo-pretesa e non coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione. L’accertamento dei presupposti e la quantificazione non comportano esercizio di poteri discrezionali. Nello stesso senso lo stesso TAR Sicilia si era già espresso con la sent. n. 1635/2021.
Il Collegio individua il fondamento normativo del riparto nell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie su atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ma eccettua espressamente quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. La controversia va dunque conosciuta dal giudice ordinario.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. e possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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