TARSU sugli ormeggi e competenza impositiva senza Autorità portuale (Cass. civ. n. 511 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’attività di gestione dei rifiuti nell’ambito dell’area portuale rientra nella competenza esclusiva dell’Autorità portuale, ove istituita; in mancanza, la competenza e la privativa comunale riemergono, con conseguente legittimazione del Comune a esercitare il potere impositivo ai fini TARSU sulle aree demaniali concesse per l’ormeggio di natanti. La nozione di «aree scoperte» comprende anche gli specchi acquei e i pontili, indipendentemente dal supporto solido o liquido, sicché è irrilevante l’omessa previsione regolamentare di una specifica categoria per gli ormeggi, potendo questi essere ricondotti alla categoria tariffaria dei campeggi e distributori di carburante per applicazione per categoria e non per analogia.
Il Fatto
L’associazione ricorrente, concessionaria di un’area demaniale destinata a ormeggio natanti nel porto di Talamone, impugnava due avvisi di accertamento TARSU per le annualità 2009 e 2010 emessi dal Comune di Orbetello, deducendo la carenza di potere impositivo dell’ente e vizi di motivazione. I giudici di merito rigettavano il ricorso e l’appello, ritenendo sussistente la legittimazione del Comune in ragione della mancata istituzione dell’Autorità portuale per quel porto. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, l’associazione proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente chiedeva la sospensione del giudizio per la definizione agevolata ex legge n. 197/2022, ma non depositava la documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, relativo alla violazione della legge n. 84/1994 e del d.lgs. n. 182/2003. Richiamando il proprio consolidato orientamento, afferma che la gestione dei rifiuti urbani nelle aree portuali è sottratta alla competenza comunale solo quando sia istituita l’Autorità portuale: il potere impositivo non può configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio. Ne consegue che, nei porti privi di Autorità portuale, come quello di Orbetello, riemergono la competenza e la privativa comunale, essendo la gestione dei rifiuti urbani cosa diversa dalle operazioni e dai servizi portuali attribuiti all’Autorità marittima, che non involgono alcuna potestà impositiva.
Quanto al secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla classificazione tariffaria degli ormeggi, la Corte ritiene la questione comunque infondata. La nozione di «aree scoperte» ex art. 62 d.lgs. n. 507/1993 comprende tutte le superfici utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti, a prescindere dal supporto solido o liquido: sono quindi tassabili gli specchi acquei e le superfici solide come banchine e pontili. La mancata previsione regolamentare di una categoria specifica è irrilevante, potendo gli ormeggi essere ricondotti alla categoria dei campeggi e distributori di carburante, trattandosi di attività accomunate dalla vocazione turistica e dalla concessione in godimento temporaneo di superfici scoperte.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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