Nomina del commissario ad acta e penalità di mora nell’ottemperanza per la Carta Docente (TAR Puglia n. 800 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione successivamente alla scadenza del termine assegnato con la sentenza di accoglimento del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., può nominare un commissario ad acta perché provveda in luogo dell’amministrazione inadempiente. La nomina prescinde dalla previa fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma quarto, lett. e), cod. proc. amm., che costituisce rimedio autonomo e non condizione di procedibilità dell’istanza di nomina. Le spese della fase successiva all’accoglimento del ricorso per l’esecuzione del giudicato gravano sull’amministrazione soccombente e sono liquidate in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, una sentenza che riconosceva il diritto al beneficio della c.d. Carta Docente. L’amministrazione, nonostante la notifica ai fini dell’esecuzione e il passaggio in giudicato della pronuncia, non aveva provveduto all’adempimento.
La docente aveva quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, che con sentenza n. 797 dell’11 giugno 2025 aveva accolto il ricorso, assegnando all’amministrazione un termine per conformarsi al giudicato. Avverso tale sentenza non risultava interposto appello.
Decorso infruttuosamente il termine, la difesa della ricorrente notificava e depositava una nuova istanza, con la quale chiedeva la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora per ogni violazione o ritardo successivo.
La Motivazione del Collegio
Il TAR Puglia, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026, ha ritenuto fondata l’istanza, sul presupposto del perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’obbligo di esecuzione del giudicato.
Il Collegio ha disposto la nomina di un commissario ad acta nella persona del Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, affinché provveda in luogo dell’amministrazione inadempiente entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, l’ordinanza non risulta accoglierla espressamente, omettendo ogni statuizione sul punto. Il rimedio previsto dall’art. 114, comma quartro, lett. e), cod. proc. amm., costituisce comunque strumento distinto e autonomo rispetto alla nomina del commissario, che opera come misura satisfattiva diretta dell’interesse del ricorrente all’esecuzione specifica del giudicato.
Le spese dell’ulteriore fase del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 250,00, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Collegio ha infine ordinato la comunicazione dell’ordinanza alle parti e al commissario nominato.
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Nota della Redazione
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