Occupazione sine titulo di terreno e obbligo restitutorio del Comune (TAR Calabria n. 204 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Dall’illegittima ablazione di un immobile, conseguente a un procedimento espropriativo non conclusosi con un regolare e tempestivo decreto di esproprio, sorge in capo all’Amministrazione l’obbligo di sanare la situazione di illiceità venutasi a creare, o mediante la restituzione del terreno, previa riduzione in pristino e corresponsione del risarcimento del danno anche per il periodo di illegittima occupazione, o mediante l’emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, con il relativo indennizzo secondo i parametri ivi previsti. L’occupazione illegittima successiva alla scadenza dei termini di occupazione temporanea legittima integra un illecito permanente, che si rinnova di giorno in giorno. Il termine fissato dal giudice per l’adempimento istruttorio è meramente ordinatorio, ma l’inerzia dell’Amministrazione consente al giudice di trarre argomenti di prova ex art. 64, ultimo comma, cod. proc. amm. e di ritenere comprovati i fatti allegati dal ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un appezzamento di terreno per successione testamentaria, ne lamenta l’occupazione da parte del Comune all’inizio del 1990 in assenza di un valido titolo espropriativo. Sul fondo l’ente ha realizzato un plesso scolastico, trasformandolo irreversibilmente. Nonostante le contestazioni e una diffida, l’Amministrazione non ha mai adottato né notificato il decreto di esproprio.

Il proprietario ha quindi adito il TAR chiedendo la declaratoria dell’illegittimità dell’occupazione, la condanna alla restituzione previa demolizione delle opere e il risarcimento dei danni, in via subordinata sollecitando l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto la richiesta dell’Amministrazione di un ulteriore termine per produrre documenti, rilevando che la causa è matura per la decisione. Nonostante tre distinti ordini istruttori, il Comune non ha chiarito sviluppi essenziali della vicenda espropriativa, né ha depositato integralmente la documentazione richiamata.

Il Tribunale ha ricordato che il termine per l’adempimento istruttorio è meramente ordinatorio, ma ha richiamato il costante orientamento secondo cui, ai sensi dell’art. 64, ultimo comma, cod. proc. amm., possono ritenersi provati i fatti allegati dal ricorrente quando la P.A., dopo l’ordinanza istruttoria, non vi abbia provveduto. L’Amministrazione ha infatti un preciso dovere giuridico di collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti, in quanto Autorità pubblica.

Nel merito, il Collegio ha confermato la titolarità dominicale del ricorrente e ha ritenuto pacifica l’occupazione contra legem. La delibera consiliare approvativa della perizia, unitamente al verbale di idoneità dell’area, dimostra l’avvio di un procedimento espropriativo di un’area di mq. 1860, che non si è mai concluso con un regolare decreto di esproprio, pur essendo stato fissato il termine di cinque anni per il compimento dei lavori e delle espropriazioni.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa e civile, il Collegio ha qualificato il provvedimento di individuazione delle aree per edilizia scolastica ex art. 10 legge n. 412/1975 alla stregua di vincolo preordinato all’espropriazione, con conseguente scadenza dell’occupazione legittima. La denunciata occupazione illegittima è stata pertanto ritenuta sussistente.

Da tale premessa il Tribunale ha tratto le conseguenze finalizzate alla piena tutela del diritto di proprietà: ha condannato il Comune a restituire il terreno, previo ripristino dello stato originario, e a risarcire il danno da occupazione illegittima, quantificato in misura pari al saggio degli interessi legali sul valore del bene, con devalutazione e attualizzazione secondo gli indici ISTAT. In alternativa alla restituzione, l’Amministrazione potrà optare per l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti alle Procure competenti e la condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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