Diritto del minore autistico alla terapia ABA a carico del servizio sanitario (TAR Calabria n. 203 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La terapia basata sull’analisi comportamentale applicata (Applied Behaviour Analysis – A.B.A.) costituisce uno dei modelli prescritti per l’approccio terapeutico nei confronti dei disturbi dello spettro autistico e rientra tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, in quanto contemplata nelle Linee guida dell’Istituto superiore di sanità adottate in applicazione dei Livelli essenziali di assistenza. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, sulla domanda di accertamento del diritto del minore al trattamento individualizzato e sul connesso rimborso delle spese. L’omessa prescrizione, da parte dell’azienda sanitaria, di un trattamento specifico per la patologia diagnostica integra inadempimento dell’obbligo di erogazione, con conseguente diritto al rimborso delle somme corrisposte a strutture private e al risarcimento del danno non patrimoniale, anche a titolo di perdita di chance.

Il Fatto

I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale su un minore affetto da disturbo dello spettro autistico, hanno agito innanzi al TAR per l’accertamento del diritto del figlio alla presa in carico da parte dell’ASP territorialmente competente, ai fini dell’erogazione della terapia con metodologia A.B.A., in via diretta o indiretta mediante rimborso.

La patologia era stata diagnosticata dalla stessa azienda sanitaria e la terapia cognitivo comportamentale era stata prescritta da diverse strutture specialistiche. Dal 2020, non essendo il trattamento erogato dal servizio pubblico, il minore era stato avviato privatamente alla terapia. A fronte dell’istanza di presa in carico e di rimborso rimasta inevasa, i genitori avevano ottenuto un provvedimento cautelare dal giudice ordinario, che aveva imposto all’ASP l’erogazione di quindici ore settimanali di trattamento. L’azione di merito era stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, trattandosi di domanda relativa a prestazioni sanitarie e al connesso rimborso.

Nel merito, il TAR ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, muovendo dall’art. 32 della Costituzione e dall’art. 26 della legge n. 833/1978, che disciplina le prestazioni di riabilitazione. Ha poi esaminato la legge n. 134/2015, che prevede l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con l’inserimento, per i disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato mediante metodi basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

Il Collegio ha quindi valorizzato l’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, che ha definito i nuovi LEA, e le Linee guida dell’Istituto superiore di sanità, aggiornate nel 2015 e da ultimo nel 2023. Da tali fonti ha tratto la conclusione che l’analisi comportamentale applicata rientra pienamente tra i modelli prescritti per la cura dell’autismo, richiamando espressamente Consiglio di Stato, sez. III, 23 marzo 2022, n. 2129.

Ha rilevato che l’ASP, pur avendo diagnosticato la patologia, non aveva prescritto il trattamento né aveva indicato terapie alternative specifiche, limitandosi a generiche prestazioni riabilitative. Il Collegio si è allineato alle valutazioni del C.T.U. svolto nel giudizio cautelare, ritenute utilizzabili ai sensi dell’art. 11, comma 6, cod. proc. amm., dalle quali emergeva la necessità di quindici ore settimanali di trattamento, almeno fino all’età di quattordici anni.

Su tali basi, il TAR ha accertato il diritto del minore alla presa in carico e ha condannato l’ASP al rimborso delle spese documentate, quantificate in € 7.133,00. Ha inoltre liquidato, in via equitativa, il danno non patrimoniale dei genitori e la perdita di chance del minore, quantificati in € 2.000,00 ciascuno, oltre rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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