Payback dispositivi medici, l’adesione alla definizione agevolata determina l’improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 10067 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di definizione agevolata delle controversie in materia di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, con il versamento della quota del 25% degli importi, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. Il pagamento in misura ridotta consente il conseguimento di un bene della vita (estinzione dell’obbligazione) diverso da quello originariamente perseguito (annullamento dei provvedimenti impositivi senza alcun pagamento), sicché il ricorso avverso i provvedimenti regionali di ripiano deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui la Regione Puglia e il Ministero della Salute avevano attribuito gli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti generali presupposti. La società ha dedotto sette motivi di ricorso, contestando sia i vizi propri dei provvedimenti sia la legittimità costituzionale della normativa primaria che disciplina il sistema.
Nelle more del giudizio, la società ha aderito al meccanismo di definizione agevolata delle controversie introdotto dall’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, provvedendo al pagamento del 25% di quanto originariamente addebitato, e ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Lazio osserva che l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 prevede che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. L’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni predetti.
Il Tribunale rileva che la norma attribuisce alle regioni e alle province autonome il compito di accertare l’avvenuto versamento con propri provvedimenti e di comunicarli alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti. Nel caso in esame, la Regione Puglia non aveva depositato la documentazione attestante il versamento, sicché non ricorrono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere nei termini espressamente previsti dalla disposizione.
Tuttavia, il pagamento effettuato dalla società ricorrente appare in ogni caso idoneo a determinare il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito. L’adesione al meccanismo consente, infatti, il conseguimento di un bene della vita — l’estinzione dell’obbligazione con il pagamento in misura ridotta — diverso da quello cui il gravame era originariamente indirizzato, ossia l’eliminazione dei provvedimenti impugnati senza alcun pagamento. Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In considerazione delle circostanze del caso, il Tribunale dispone l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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