Daspo urbano legittimo su sola denuncia per resistenza a pubblico ufficiale (TAR Lombardia n. 98 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai pubblici esercizi previsto dall’art. 13-bis del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella L. 18 aprile 2017, n. 48, può essere disposto dal Questore in presenza di due distinti presupposti. Il primo ha natura oggettiva e consiste nella sola denuncia, negli ultimi tre anni, per uno dei reati alternativamente indicati dalla norma, tra cui quelli di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen. Il secondo ha natura dinamica e prognostica, richiedendo che dalla condotta possa derivare un pericolo attuale per la sicurezza. Trattandosi di misura di prevenzione, il giudizio sulla pericolosità non esige prove compiute di commissione di reati, ma valutazione probabilistica secondo la logica del “più probabile che non”, fondata su elementi gravi, precisi e concordanti. La mancanza di precedenti penali o di polizia non impedisce l’applicazione della misura, potendone semmai orientare la durata.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Milano, in data 12 aprile 2025, gli ha applicato la misura prevista dall’art. 13-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 14/2017, vietandogli per un anno di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici indicati. Il provvedimento si fonda sulla partecipazione del ricorrente a una manifestazione con corteo degenerata in episodi di violenza verso le forze dell’ordine, con conseguente denuncia in stato di libertà per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per falsa applicazione della norma e il difetto di motivazione ex art. 3 della L. n. 241/1990, contestando l’assenza dei presupposti normativi, la mancata indicazione degli elementi di fatto e delle fonti di prova, nonché l’incoerenza della descrizione dei fatti fornita dalla DIGOS. La domanda cautelare è stata respinta. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del c.d. DASPO urbano, individuando i due presupposti che legittimano la misura: la denuncia negli ultimi tre anni per uno dei reati alternativamente elencati dalla norma e la valutazione che dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Il primo requisito è di natura oggettiva, limitandosi a constatare il fatto storico della denuncia. Il secondo è di natura dinamica e prognostica, ancorato a un pericolo necessariamente attuale, in coerenza con la finalità precauzionale dell’istituto.
Quanto alla natura della misura, la sentenza richiama l’orientamento consolidato secondo cui il DASPO urbano appartiene al diritto amministrativo della prevenzione, con anticipazione della soglia di intervento alle situazioni di pericolo concreto. Non si richiede la certezza della commissione del reato, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico improntato a elevata attendibilità. Il giudizio sulla pericolosità sociale non esige prove compiute, essendo sufficienti anche mere presunzioni.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene sussistenti entrambi i presupposti. Quanto al primo, dal provvedimento impugnato risulta che il ricorrente è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., in concorso con altre persone, per una condotta di violenza verso le forze dell’ordine. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento contiene sufficienti e dettagliati elementi di fatto, differenziandosi dal caso deciso dalla giurisprudenza richiamata in difesa, dove era stata censurata la mancata individuazione del ricorrente tra i partecipanti ai disordini.
Quanto al secondo presupposto, la pericolosità è desunta dalla partecipazione attiva del ricorrente alla manifestazione con corteo degenerata in attività pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tale circostanza è ritenuta idonea a sorreggere il giudizio prognostico di reiterazione di analoghi comportamenti anche da parte di un soggetto privo di precedenti, condizione che ha influito sulla durata della misura, contenuta nel minimo previsto dal comma 2 della norma. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 336 c.p. – Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale