No alla rivalutazione del fatto e ne bis in idem escluso (Cass. pen. Sez. 7 n. 11100 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, invocando un differente apprezzamento in fatto degli elementi già valutati, poiché il sindacato di legittimità è circoscritto al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. È manifestamente infondata la doglianza relativa alla violazione del ne bis in idem laddove la Corte territoriale abbia logicamente escluso l’identità del fatto in ragione della diversità del tempus commissi delicti.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la pronuncia di condanna di primo grado per il reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen., commesso in danno della persona offesa costituitasi parte civile.

La difesa articolava tre motivi di ricorso, ulteriormente argomentati con memoria depositata il 19 gennaio 2026, censurando il giudizio di penale responsabilità, la mancata applicazione del principio del ne bis in idem e l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso muovendo dall’esame del primo motivo, volto a censurare la valutazione di penale responsabilità. Tale censura, ad avviso del Collegio, non era consentita in sede di legittimità perché si risolveva nella mera reiterazione di profili di doglianza già dedotti in appello, rispetto ai quali la Corte territoriale aveva fornito argomentazioni puntuali, dando atto della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dei testi presenti ai fatti. La difesa invocava, in sostanza, un differente apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito, attività preclusa alla Cassazione. Il giudice di legittimità ha richiamato, sul punto, il principio per cui l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato limitarsi a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, citando le Sezioni Unite n. 47289 del 2003.

Quanto al secondo motivo, relativo al ne bis in idem, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva dato atto della logica impossibilità di ipotizzare una violazione del divieto di doppio giudizio in ragione della diversità del tempus commissi delicti, elemento che esclude l’identità del fatto richiesta dalla garanzia.

Il terzo motivo, concernente l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato giudicato indeducibile perché postulava un diverso apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la decisione. La Corte ha ricordato che la valutazione della tenuità del fatto costituisce un giudizio di merito e che, per negare le attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, anche solo all’assenza di elementi favorevolmente rivalutabili.

Da ultimo, la Corte ha escluso la liquidazione delle spese in favore della parte civile, poiché la sua attività si era sostanziata nel deposito tardivo di una memoria difensiva, avvenuto oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 7, n. 7852 del 2020, dep. 2021). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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