Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docenti (TAR Campania n. 1692 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, e in assenza di prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, assegnando un termine e nominando sin d’ora il commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Una docente, legata all’amministrazione da contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui per l’aggiornamento e la formazione, tramite la cosiddetta carta elettronica del docente, per due annualità, con condanna del Ministero all’accreditamento di euro 1.000,00 e al pagamento delle spese.
Passata la sentenza in giudicato e notificata all’amministrazione per l’esecuzione, senza che questa vi abbia provveduto, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo la condanna al pagamento e la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione. È risultato rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., nonché quello previsto dagli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. Quanto al profilo sostanziale, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
La sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione prodotta, ed è stata notificata a fini esecutivi. Il quadro processuale è completato dal nuovo assetto delle copie attestate conformi, che costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm.
Non essendo stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
In accoglimento della domanda, è stato nominato sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, perché provveda, decorso inutilmente il termine, entro ulteriori 60 giorni. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa.
Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l’organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori, tenuto conto dello scaglione di riferimento e della riduzione del 50% in ragione della natura seriale del ricorso.
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Nota della Redazione
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