L’inammissibilità del ricorso per cassazione per genericità delle censure risarcitorie e mancata allegazione del pregiudizio (Cass. civ. Sez. 2 n. 17743 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci la violazione di legge di indicare le norme di cui lamenta l’inosservanza, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le statuizioni della sentenza impugnata. La mancata allegazione, fin dal primo grado di giudizio, dei profili di nocumento posti a base della domanda risarcitoria e dei criteri di individuazione della pretesa preclude la prova del danno e la sua liquidazione anche in via equitativa, non potendo la consulenza tecnica d’ufficio supplire a tale lacuna. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che, richiamando mere risultanze istruttorie, non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il Fatto

La controversia traeva origine da contratti preliminari del luglio 1955, con cui alcuni soci di una cooperativa edilizia avevano promesso la vendita di immobili che sarebbero stati loro assegnati. Il promissario acquirente agiva per ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica e il risarcimento dei danni. Dopo una lunga vicenda processuale, il giudice di merito aveva trasferito la proprietà dell’immobile, ma la Corte d’appello, in sede di rinvio a seguito della sentenza di cassazione n. 2929/2017, rigettava la domanda risarcitoria, rilevando l’omessa allegazione del pregiudizio. Il ricorrente, erede del promissario acquirente, impugnava la sentenza, deducendo la violazione dell’obbligo di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e l’omesso esame di documenti decisivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, in quanto connessi, ritenendoli inammissibili e infondati.

Quanto alla dedotta violazione di legge, la Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi impone al ricorrente di indicare le norme violate, di esaminarne il contenuto precettivo e di confrontarlo con le affermazioni della sentenza impugnata. Nella specie, il primo motivo non conteneva alcuna di tali indicazioni, mentre il secondo, pur menzionando gli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., nulla specificava circa il loro contenuto e il contrasto con la decisione.

Quanto al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ha ricordato che costituisce “fatto” un preciso accadimento storico, non già le deduzioni difensive, gli elementi istruttori o una moltitudine di circostanze. Ha quindi precisato che la sentenza n. 2929/2017, cassando la decisione per omessa pronuncia, aveva rimesso al giudice del rinvio la decisione sulla domanda risarcitoria, senza alcun accertamento della sussistenza del danno e senza l’ordine di procedere alla sola quantificazione. Il diritto al risarcimento nasce solo con il verificarsi di un pregiudizio effettivo, che il contraente danneggiato deve allegare e provare. Il giudice del rinvio aveva individuato il motivo del rigetto nella mancata allegazione del nocumento, cui la consulenza tecnica non poteva supplire.

La Corte ha infine escluso la decisività del documento richiamato dal ricorrente, rilevando che la sentenza impugnata si riferiva al godimento di fatto dell’immobile, non alla titolarità del diritto di proprietà. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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