Interesse ad agire e legittimazione nell’azione di nullità della compravendita di terreno demaniale (Cass. civ. Sez. 2 n. 10611 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di accertamento della nullità del contratto, ai sensi dell’art. 1421 cod. civ., è esercitabile solo da chi vanti un interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., il quale postula che, senza il processo, l’attore soffrirebbe un pregiudizio a una propria situazione giuridica protetta. Non è consentito agire per la sola finalità di attuazione della legge. L’interesse ad agire deve essere verificato preliminarmente, prima di interrogarsi sull’efficacia di una conciliazione omologata dal Commissario per gli usi civici, intervenuta in un giudizio tra soggetti diversi.
Il Fatto
La ricorrente aveva convenuto dinanzi al Commissario per gli usi civici del Lazio il Comune e gli acquirenti di un terreno, chiedendo l’accertamento della nullità della compravendita stipulata nel 2004, per violazione dell’art. 9 della legge n. 1766/1927 e dell’art. 102 cod. proc. civ.. Il Commissario aveva dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuto giudicato, in ragione della conciliazione omologata nel 2004, che aveva reso il terreno allodiale, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso dagli acquirenti. La Corte d’appello di Roma, sezione usi civici, aveva rigettato l’impugnazione, confermando la perdita della natura demaniale del bene.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, pur rigettando il ricorso, ha corretto la motivazione della sentenza impugnata. I due motivi di ricorso, relativi alla violazione dell’art. 9 della legge n. 1766/1927 e dell’art. 102 cod. proc. civ., sono stati ritenuti infondati, ma la declaratoria di inammissibilità dell’originaria domanda è stata confermata sulla base di un diverso iter argomentativo.
La Corte ha evidenziato che, prima di interrogarsi sull’efficacia della conciliazione omologata dal Commissario nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo, occorre verificare la sussistenza dell’interesse ad agire della ricorrente. Quest’ultima, contestando la legittimazione degli acquirenti a proporre la domanda di accertamento della natura privata dei terreni, si trovava in realtà nella medesima situazione vantata dai fratelli: l’occupazione e le migliorie erano state poste in essere, secondo la sua stessa allegazione, da soggetti diversi, ossia i suoi genitori.
La ricorrente non è stata ritenuta portatrice di un interesse alla proposizione della domanda, requisito necessario ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. e subordinato anche all’esercizio dell’azione di nullità prevista dall’art. 1421 cod. civ. La domanda mirava, in sostanza, a porre nel nulla il processo svoltosi tra altre parti, senza che ella vantasse un diritto che potesse essere inciso da quel giudizio. La Corte ha precisato che l’azione non può essere esercitata sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge, richiamando i precedenti di Cass. n. 12733/2024, Cass. n. 27151/2009, Cass. n. 4372/2003 e Cass. n. 338/2001.
La conseguenza è il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, liquidate in dispositivo.
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Nota della Redazione
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