Offensività in concreto dello spaccio sotto soglia drogante (Cass. pen. Sez. VI n. 36019 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati in materia di stupefacenti il principio di offensità in concreto impone al giudice di verificare che la sostanza detenuta o ceduta sia idonea a produrre un effetto drogante rilevabile. Non integra il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 la detenzione ai fini di cessione di sostanza che, pur compresa nelle tabelle, sia priva di efficacia farmacologica per insufficienza di principio attivo. Ove il principio attivo sia inferiore alla soglia minima prevista dal d.m. 11 aprile 2006 e il giudice di merito non indichi elementi ulteriori a sostegno dell’accusa, opera la regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e la sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, rideterminava la pena a carico dell’imputata per il reato di detenzione ai fini di cessione di eroina. Avverso tale pronuncia la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 49 cod. pen.
Il motivo segnalava che il quantitativo rinvenuto presentava un principio attivo pari a 9 mg, inferiore alla soglia minima prevista dal d.m. 11 aprile 2006. Ne derivava, secondo la difesa, un ragionevole dubbio sull’idoneità della condotta a modificare l’assetto neuropsichico dell’assuntore e dunque sulla configurabilità del reato contestato.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha ritenuto il ricorso fondato e ha affrontato la questione dell’offensità della detenzione di stupefacente destinato alla cessione quando il principio attivo risulti inferiore alla soglia minima di legge. Il Collegio ha ricostruito il contrasto giurisprudenziale sul punto.
Da un lato le Sezioni Unite “Kremi” (n. 9973 del 21.09.1998) avevano escluso che il mancato superamento della soglia drogante rilevasse ai fini della punibilità, considerando messi in pericolo anche i beni della salute pubblica, della sicurezza e dell’ordine pubblico. Dall’altro, numerose pronunce successive hanno affermato il principio opposto, richiedendo la dimostrazione certa dell’idoneità del principio attivo a produrre un concreto effetto drogante.
Questo secondo indirizzo ha ricevuto avallo dalle Sezioni Unite “Di Salvia” (n. 28605 del 24.04.2008), le quali — pur nel settore della coltivazione non autorizzata — hanno stabilito che il giudice deve verificare in concreto l’offensità della condotta, con principio estensibile a tutti i casi di detenzione ai fini di cessione. Nel solco di tale orientamento si collocano le precedenti pronunce della stessa Sezione.
Il Collegio ha ribadito che il principio di offensività opera su un duplice piano: sul piano della previsione normativa, come precetto rivolto al legislatore, e sul piano applicativo, quale criterio affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene tutelato. Richiamando la Corte cost. n. 360/1995, la Corte ha ricordato che se la sostanza è inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, la fattispecie concreta rifluisce nel reato impossibile.
Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano valorizzato un dato potenzialmente neutro senza indicare elementi ulteriori a supporto dell’accusa. L’accertamento di un principio attivo significativamente inferiore alla soglia minima ha così lasciato spazio al ragionevole dubbio che l’eroina potesse in concreto incidere sul benessere neuropsichico dell’assuntore. Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Nota della Redazione
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