Alcooltest irrituale e sintomi di ebbrezza legittimano la condanna (Cass. pen. Sez. VII n. 36016 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’intervallo di almeno cinque minuti previsto dall’art. 379 del regolamento di esecuzione del codice della strada per le misurazioni dello stato di ebbrezza deve essere calcolato considerando il momento di inizio, ovvero quello di conclusione, di entrambe le misurazioni. I dati forniti da misurazioni eseguite in modo irrituale possono essere combinati con gli eventuali elementi sintomatici disponibili e condurre all’affermazione della penale responsabilità del conducente. La valutazione sulla particolare tenuità del fatto, da compiersi secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 186, lett. b), cod. strada. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.

Con un primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio della motivazione sulla ritenuta sussistenza della responsabilità penale, per non essere state eseguite le misurazioni nell’intervallo di cinque minuti previsto dall’art. 379 del regolamento di esecuzione, con conseguente inattendibilità del dato. Ha inoltre dedotto il vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato manifestamente infondato. La Corte riafferma anzitutto il principio secondo cui l’intervallo di almeno cinque minuti previsto dall’art. 379 Reg. esec. cod. strada deve essere calcolato considerando il momento di inizio, ovvero quello in cui entrambe le misurazioni sono terminate (Sez. IV n. 18791 del 04.04.2017).

Il collegio di legittimità osserva poi che, nella specie, l’asserita violazione dell’intervallo minimo tra le due misurazioni è irrilevante. Analogamente al caso in cui sia stata validamente eseguita una singola misurazione (Sez. IV n. 27940 del 2012; Sez. IV n. 30231 del 2013; Sez. IV n. 22241 del 2014), i dati ricavati da misurazioni irrituali possono essere combinati con gli elementi sintomatici disponibili e fondare la responsabilità del conducente. L’impugnata sentenza dà adeguatamente conto delle manifestazioni sintomatiche dello stato di ebbrezza riscontrate sull’imputato, quali alito vinoso e problemi di deambulazione.

Manifestamente infondata è anche la doglianza sulla inaffidabilità dell’alcooltest rispetto al prelievo ematico: il predetto alcooltest è il sistema di rilevazione previsto per legge.

Quanto alla causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., ossia le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25.02.2016). Non è necessaria la disamina di tutti gli elementi, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. VI n. 55107 del 2018), dovendo il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento, senza ricorrere a mere clausole di stile (Sez. VI n. 18180 del 2018).

Tale valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile in legittimità se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto, avendo l’imputato condotto un mezzo sprovvisto di patente, in quanto mai conseguita: motivazione esaustiva e congrua. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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