Offerta a misura e discordanza del ribasso non emendabile (TAR Calabria n. 621 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Negli appalti a misura l’elenco prezzi e il computo metrico estimativo costituiscono parte integrante dell’offerta economica, cosicché la discordanza tra il ribasso percentuale dichiarato nella scheda riepilogativa e l’importo risultante dal computo metrico rende l’offerta incerta, contraddittoria e inattendibile. Tale discordanza non integra un errore materiale emendabile ictu oculi, poiché la sua individuazione richiede un’attività deduttiva e un calcolo volti a ricavare ex post un ribasso mai espresso. Essa non è sanabile mediante soccorso istruttorio, perché l’incertezza sull’elemento essenziale dell’offerta non consente alla stazione appaltante di desumere la volontà negoziale dell’offerente senza apportare una modifica alla portata dell’impegno assunto. La statuizione espulsiva resta pertanto conforme al principio di tassatività delle cause di esclusione.

Il Fatto

Il consorzio ricorrente partecipava a una procedura aperta indetta per lavori di adeguamento di infrastrutture irrigue, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando qualificava l’appalto come a misura e stimava il valore in oltre cinque milioni di euro, con oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Nella busta economica il consorzio caricava l’elenco prezzi ribassato, il computo metrico estimativo e un modulo riepilogativo recante la sola percentuale di ribasso. L’importo finale del computo corrispondeva a un ribasso del 14,131%, mentre il modulo indicava il 15,010%. La commissione, rilevata la discordanza, proponeva l’esclusione; seguiva l’aggiudicazione al raggruppamento controinteressato, con ribasso inferiore. Il ricorrente impugnava gli atti, lamentando la violazione degli artt. 59 e 80 d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 24.2 del disciplinare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra appalti a corpo e appalti a misura. Solo nei primi il requisito essenziale dell’offerta economica è il solo importo finale, mentre prezzi unitari e computo metrico hanno valore indicativo. Negli appalti a misura, invece, elenco prezzi e computo costituiscono parte integrante dell’offerta: la loro discordanza rispetto al ribasso dichiarato inficia la certezza della proposta.

Sul piano dell’errore materiale, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la rettifica è ammessa solo se la volontà negoziale è individuabile in modo certo, senza margini di opacità, e l’errore è percepibile ictu oculi. Nel caso concreto la discordanza non era immediatamente rilevabile, perché richiedeva un calcolo per desumere ex post il ribasso percentuale dal raffronto tra importo del computo e base d’asta.

Quanto al soccorso istruttorio, il Collegio esclude che possa operare: l’incertezza sull’elemento essenziale dell’offerta economica non è sanabile con chiarimenti e integrazioni, pena la violazione dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016. Un’eventuale attività interpretativa della commissione si sarebbe risolta in un inammissibile apporto modificativo della portata dell’offerta.

Il ricorso è dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della Provincia e del raggruppamento aggiudicatario, mentre sono compensate nei confronti del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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