Giustificazioni dell’offerta anomala e immutabilità del ribasso nella verifica di congruità (TAR Molise n. 249 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, le integrazioni e gli aggiustamenti delle giustificazioni sulle singole voci di costo non integrano una modifica dell’offerta ove resti fermo il ribasso complessivo e l’equilibrio economico della proposta. La verifica di congruità non ha ad oggetto la ricerca di singoli errori o di parcellizzate inesattezze contabili, ma accerta l’attendibilità complessiva dell’offerta in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. Il concorrente non è gravato della prova della fruibilità effettiva di ciascuna agevolazione richiamata a titolo esemplificativo, essendo sufficiente la giustificazione della sostenibilità della proposta secondo le misure consentite dalla legge vigente. Il giudizio positivo di congruità, espressione di discrezionalità tecnica, è motivabile per relationem alle giustificazioni dell’operatore, non sussistendo l’onere di motivazione analitica proprio del solo giudizio negativo.
Il Fatto
La struttura sanitaria regionale indice una gara europea per il servizio di prevenzione incendi e gestione delle emergenze nelle strutture ospedaliere di proprietà, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della valutazione delle offerte, la prima graduata è sottoposta a verifica di anomalia; il RUP, coadiuvato da un consulente del lavoro, ritiene la sua offerta non sostenibile per sottostima del costo della manodopera e la esclude, aggiudicando alla seconda classificata.
L’esclusa impugna e il TAR, con sentenza parziale, annulla il giudizio di anomalia per tre errori di parametro, riammettendola in gara ma senza disporre l’aggiudicazione, imponendo alla stazione appaltante di rinnovare la verifica nel rispetto del contraddittorio, anche sul secondo anno eventuale di contratto. La decisione è confermata in appello. La ricorrente collocatasi al secondo posto impugna quindi, con motivi aggiunti, la nuova aggiudicazione alla prima graduata, deducendo la modifica dell’offerta in sede di giustificazioni e l’irragionevolezza del giudizio di congruità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente i motivi aggiunti avversanti la posizione dell’aggiudicataria. Richiamato l’orientamento secondo cui in sede di verifica dell’anomalia è ammessa la rimodulazione delle singole voci di costo, anche per sopravvenienze o errori di calcolo, purché resti invariato il quantum dell’offerta (Cons. Stato, sez. V, n. 5628 del 26.06.2024), il Tribunale rileva che nella specie il ribasso offerto è rimasto del tutto immutato.
Le variazioni lamentate attengono, in realtà, alla sola composizione interna delle voci: il costo complessivo della manodopera resta identico per il primo e per l’eventuale secondo anno, mentre l’aumento della sotto-voce dei costi del personale è compensato dalla riduzione dell’accantonamento di riserva. Analogamente, la riduzione prevista degli oneri di sicurezza per il secondo anno non altera la voce complessiva, già prudenzialmente sovrastimata. Ne deriva che l’integrazione riguarda solo le giustificazioni sulla sostenibilità, proprio come richiesto dalla sentenza parziale, e non l’offerta.
Quanto alla censura di acritica recezione delle giustificazioni, il Collegio richiama i limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica: l’esito della gara è travolgibile solo quando il giudizio negativo riguardi voci che, per rilevanza, rendano l’operazione economicamente non plausibile (Cons. Stato, sez. V, n. 5628 del 26.06.2024). La ricorrente oppone puntuali rilievi su singole voci, inidonei a inficiare l’offerta nel suo insieme.
Le sopravvenienze normative richiamate non dimostrano l’insostenibilità: le agevolazioni erano state evocate a titolo esemplificativo e la ricorrente stessa ammette che le nuove discipline prevedono altri benefici, senza provare l’impossibilità di accedere a qualunque sgravio. Quanto alla decontribuzione Sud, il Tribunale richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., n. 24892 del 18.08.2022), secondo cui il “beneficio” esprime un rapporto di regola ed eccezione e non ricomprende i regimi che caratterizzano interi territori o settori: la riconducibilità della misura all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006 non è dunque scontata. Il controllo sul rispetto del sistema contributivo spetta alle autorità ispettive, non alla stazione appaltante.
Respinti i motivi aggiunti nella parte avversante l’aggiudicataria, si consolida l’aggiudicazione e divengono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le residue censure concernenti la seconda classificata. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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