Il divieto prefettizio di detenzione armi cade se la critica è rivolta (TAR Lombardia n. 1758 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni ed esplosivi, adottato ai sensi dell’art. 39 del t.u.l.p.s., non può fondarsi su affermazioni che, pur caratterizzate da toni inurbani, si inseriscono in un dibattito pubblico e costituiscono esercizio della critica politica nei confronti dell’amministrazione locale. Quando dal contesto emerge che la critica è diretta al Sindaco e non alle forze dell’ordine, e che il ricorrente ha espresso semmai un’esigenza di maggiore presenza delle stesse sul territorio, non può ritenersi configurabile l’incapacità di accettare le regole della vita democratica. Il provvedimento che su tale presupposto si fondi è viziato per travisamento dei fatti e difetto di motivazione, e va annullato. L’archiviazione del procedimento penale per infondatezza della notizia di reato costituisce ulteriore indice della non offensività dei post.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 30.10.2023, notificato il 17.11.2023, con cui la Prefettura di Monza e Brianza ha disposto, nei suoi confronti e dei familiari conviventi, il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, unitamente agli atti presupposti e consequenziali.
Il provvedimento si fondava su alcuni post pubblicati sulla pagina social del Comune, nei quali il ricorrente aveva definito “buffoni” i Carabinieri e aveva criticato i controlli sugli assembramenti. Il procedimento penale originato da quei fatti era stato archiviato per infondatezza della notizia di reato. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: incompetenza territoriale e violazione delle regole di partecipazione; violazione dei termini di durata e sospensione del procedimento; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione. L’Amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sul terzo motivo, ritenendolo assorbente. La questione giuridica centrale riguarda la qualificazione dei post come espressione di critica politica ovvero come manifestazione di insofferenza verso le regole della vita democratica, presupposto posto a base del divieto prefettizio.
Il Tribunale ricostruisce il contesto dei due post. Quanto al secondo, osserva che la frase è inserita in risposta a un intervento contenente una critica al Sindaco. Ne desume che la critica non è rivolta alle forze dell’ordine, ma al Sindaco, che aveva espresso un giudizio positivo su un’operazione dei Carabinieri.
Riguardo al primo post, il Collegio rileva che la frase si colloca in un dibattito sorto nella chat social del Comune. In quel contesto, il ricorrente e altri partecipanti ritenevano necessari interventi maggiori delle forze dell’ordine verso comportamenti più lesivi della quiete pubblica, come lo spaccio e i furti in casa, mentre il Sindaco riteneva l’operazione di verifica di quattro esercizi pubblici il segno di una presenza incisiva sul territorio.
Da tale ricostruzione il Tribunale trae la conclusione che, al di là dei toni inurbani, il ricorrente ha espresso un’esigenza di maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Non può quindi ritenersi che i post siano espressione dell’incapacità di accettare le regole della vita democratica, come invece affermato nel provvedimento impugnato. Il travisamento dei fatti emerge dunque dal difetto di corrispondenza tra il contenuto effettivo degli interventi e la motivazione dell’atto.
Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.