Offerta anomala e verifica di congruità: onere di prova del ricorrente (TAR Lombardia n. 1100 del 29.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell’offerta e questa sia impugnata dall’operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell’amministrazione, essendo gravato del relativo onere della prova. La verifica di congruità dei costi della manodopera non è autonoma, ma è riconducibile alla verifica di congruità dell’offerta, che è globale e riferibile all’offerta nel suo complesso e non alle singole componenti. Lo scostamento del costo del lavoro rispetto ai valori delle tabelle ministeriali non comporta, di regola e di per sé, un automatico giudizio di inattendibilità, occorrendo la prova di discordanze considerevoli e ingiustificate. Il giudizio di congruità è espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale insindacabile, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza non renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.
Il Fatto
Un’azienda speciale consortile ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio educativo di assistenza scolastica, con importo a base d’asta di oltre tredici milioni di euro e aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le funzioni di stazione appaltante sono state delegate alla stazione unica appaltante della provincia.
Il servizio è stato aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara davanti al TAR, articolando censure sulla formula di attribuzione del punteggio economico, sul chiarimento reso con una FAQ e sulla valutazione di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, poi sviluppate con ricorso per motivi aggiunti dopo l’accesso integrale agli atti. La ricorrente ha chiesto, in via principale, l’inefficacia del contratto e il subentro, in subordine il risarcimento del danno per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter tralasciare l’esame delle questioni di rito, stante l’infondatezza nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti. Quanto alla formula di calcolo del punteggio economico, il TAR ha rilevato che le censure sono inammissibili per carenza di interesse: a fronte dell’eccezione sul mancato superamento della prova di resistenza, la ricorrente non ha dimostrato né spiegato il punteggio che assume le sarebbe spettato, limitandosi a prospettare una tabella priva di indicazione dei valori e delle modalità di calcolo.
Sul chiarimento contenuto nella FAQ, il Collegio ha escluso che la stazione appaltante abbia modificato la legge di gara. La formula e l’importo negoziabile risultavano già evincibili dai criteri di valutazione, dal disciplinare e dal modulo di offerta economica, sicché il chiarimento si è limitato a esplicitare quanto già desumibile dagli atti. La chiarezza della legge di gara è confermata dal fatto che la stessa ricorrente ha formulato correttamente la propria offerta.
Quanto alla verifica di congruità, il TAR ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui il giudizio è globale e sintetico e non si scompone nelle singole voci. I rilievi della ricorrente non hanno dimostrato la manifesta illogicità della valutazione del RUP: lo scostamento del costo del lavoro rispetto ai valori delle tabelle ministeriali non determina di per sé un giudizio di inattendibilità; i movimentatori e le funzioni di staff sono figure impiegate in via indiretta o su più commesse; la quantificazione dei costi della formazione è stata ritenuta sovradimensionata; la voce dei costi generali sconta l’erronea quantificazione delle altre voci; il modesto utile indicato dall’aggiudicataria non è di per sé sintomo di incongruità, rilevando la serietà della proposta contrattuale nel suo complesso.
Il Collegio ha inoltre osservato che il costo della manodopera indicato dall’aggiudicataria si discosta dalla stima della stazione appaltante meno di quanto non si discosti quello dichiarato dalla stessa ricorrente, gestore uscente del servizio. La doglianza sul ribasso del costo della manodopera è stata infine dichiarata irricevibile per tardività, essendo il ribasso noto alla ricorrente sin dal ricorso introduttivo, e comunque connotata da un abuso del diritto per essere stata proposta da chi a sua volta aveva ribassato i medesimi costi. La reiezione dei motivi ha comportato il rigetto dell’istanza risarcitoria; le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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