Ottemperanza per la Carta del docente: obbligo dell’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Lazio n. 9897 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accertata la regolare notificazione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, deve dare esecuzione al titolo, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di provvedervi nel termine perentorio. I presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza. In caso di perdurante inerzia, è ammessa la nomina di un commissario ad acta. La condanna alle penalità di mora può essere disposta solo su richiesta della parte, in caso di inottemperanza oltre i termini assegnati.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma la declaratoria del diritto a usufruire della Carta elettronica del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere all’attribuzione del beneficio per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il Ministero non aveva ottemperato alla sentenza, sebbene questa fosse passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione risultava regolarmente passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Sussisteva la competenza del Tribunale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.

Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza. Richiamando i principi giurisprudenziali in tema di onere della prova tra debitore e creditore, ha ritenuto che la pretesa della ricorrente dovesse trovare accoglimento, non potendo i presupposti del diritto riconosciuto essere sindacati in sede di ottemperanza.

È stato pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio ha nominato fin da ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che provvederà alla esecuzione su richiesta del ricorrente.

Il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, che potrà essere disposta in caso di perdurante inottemperanza, su apposita richiesta. Ha infine disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, per la situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente dell’Amministrazione, e ha condannato quest’ultima al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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