Obbligo di esecuzione del giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2964 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertato che l’amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato che ha riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici indicati, l’amministrazione è condannata a completare gli adempimenti entro un termine assegnato. Decorso infruttuosamente tale termine, si provvede alla nomina di un commissario ad acta, individuato in un dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato, senza diritto a compenso. La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione il beneficio, maggiorato di interessi e rivalutazione. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’amministrazione non aveva provveduto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’adozione degli atti necessari e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa della ricorrente è risultata adeguatamente documentata e l’amministrazione, costituitasi formalmente, non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo derivante dal titolo azionato. Il collegio ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ha ordinato all’amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, o dirigente dallo stesso delegato, che dovrà provvedere entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione dell’inadempimento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non è stato previsto alcun compenso per il commissario.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, e distratte a favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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