Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente: termine dilatorio e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 470 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e il suo rispetto costituisce condizione dell’azione esecutiva, verificabile d’ufficio. Il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato della sentenza, necessario quando l’ottemperanza non riguardi pronunce del giudice amministrativo, e, riscontrato l’inadempimento, ordina all’amministrazione di eseguire il comando contenuto nel titolo entro un termine assegnato. Decorso inutilmente tale termine, è legittima la nomina sin d’ora del commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario apicale, per assicurare l’ottemperanza entro un ulteriore termine.

Il Fatto

Con sentenza n. 3393/24 del 20.06.2024 il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, aveva riconosciuto a una docente il diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta per un valore di € 1.000,00, oltre accessori.

Notificata in forma esecutiva il 17.10.2024, la sentenza non era stata eseguita. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 7 dicembre 2025. L’amministrazione intimata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato per prima la condizione di procedibilità dell’azione esecutiva. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 17.10.2024, poiché la notifica dell’atto introduttivo è intervenuta il 7 dicembre 2025, oltre un anno dopo.

Il giudice ha poi verificato il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza. Ha osservato che tale accertamento è necessario ogniqualvolta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, richiamando Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. Il requisito è stato comprovato dall’attestazione di segreteria del 29/07/2025.

Nel merito, la pretesa della ricorrente è stata riconosciuta fondata sulla sentenza del giudice del lavoro. Il ricorso è stato pertanto accolto e il Ministero è stato condannato a procedere all’attribuzione della Carta elettronica, per il valore indicato e con gli accessori di cui all’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22, legge n. 724/1994, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Collegio ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale, perché assicuri l’esecuzione entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate e distratte in favore dei difensori antistatari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *