Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2090 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Una volta ritualmente esercitata l’azione, grava sull’Amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. L’Amministrazione che non contesti il titolo né comprovi l’avvenuto pagamento è inadempiente e va condannata a dare esecuzione nel termine fissato. Per il caso di persistente inottemperanza è legittima la nomina sin d’ora del commissario ad acta, individuato in un dirigente dello stesso Ministero, senza diritto a compenso.

Il Fatto

La ricorrente, con ricorso notificato il 22.12.2025 e depositato il 23.12.2025, ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione dal sorgere del credito sino al soddisfo.

La sentenza, notificata in forma esecutiva il 29.07.2025, è passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 22.12.2025. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive nei confronti della P.A., e non avendo il Ministero provveduto, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la riconducibilità del titolo azionato all’ambito dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che ammette il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. La sentenza del Tribunale di Siracusa, assistita dall’attestazione di cancelleria sulla mancata impugnazione, integra esattamente tale categoria.

Sul piano processuale il TAR ha poi riscontrato il rispetto dei presupposti: il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e il termine di deposito del ricorso fissato dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Quanto all’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, è stata documentata l’avvenuta notificazione della sentenza al Ministero resistente presso il proprio indirizzo.

Nel merito, il Collegio ha rilevato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, che non ha contestato il titolo, non ha dedotto l’idoneità dello stesso all’esecuzione né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Ha quindi applicato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi vi ha interesse, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Ne è derivato l’obbligo giuridico di dare esecuzione al giudicato, con ordine di adempimento entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza.

Per il caso di persistente inottemperanza il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: il Collegio ha richiamato in proposito l’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il ricorso è stato quindi accolto nei sensi di motivazione. Le spese di giudizio, liquidate forfetariamente in € 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte a favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi anticipatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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