Nomina commissario ad acta per ottemperanza obbligo risarcitorio del Ministero (TAR Lazio n. 10138 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La parte vittoriosa nel giudizio di cognizione ha diritto di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato, qualora l’Amministrazione condannata al pagamento di una somma di denaro rimanga inerte. L’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato persiste anche dopo la notifica della sentenza, non essendo necessaria una nuova costituzione in mora. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione, ordina all’Amministrazione di adempiere entro un termine e nomina sin d’ora un commissario ad acta che, in caso di ulteriore inerzia, si sostituirà a essa per dare esecuzione alla sentenza, con onere delle spese a carico della parte soccombente.

Il Fatto

Gli eredi di un militare deceduto a seguito di una patologia avevano ottenuto dal TAR Lazio una sentenza che accertava il loro diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, condannando il Ministero della Difesa al pagamento di un importo complessivo, oltre interessi. Nonostante la notifica della sentenza, avvenuta in data 17.10.2025, l’Amministrazione era rimasta inerte, non dando esecuzione a quanto statuito. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso in ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, acquisendo un’attestazione della segreteria della Sezione che certificava l’assenza di appello, di ricorso per revocazione straordinaria e di richiesta di trasmissione del fascicolo alla Corte di Cassazione. Il Collegio ha poi rilevato che la sentenza era stata notificata al Ministero resistente e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione avesse dato attuazione al disposto della sentenza.

Sulla base di tali elementi, il giudice amministrativo ha affermato la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di ottemperare alle statuizioni della sentenza, provvedendo al pagamento di quanto ivi stabilito. Ha dunque ordinato al Ministero della Difesa di eseguire integralmente la sentenza nel termine di novanta giorni dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente, che si sostituirà all’Amministrazione e provvederà all’esecuzione entro un ulteriore termine di novanta giorni. L’eventuale compenso del commissario, posto a carico dell’Amministrazione soccombente, sarà liquidato dalla Sezione su istanza documentata.

Il Collegio ha infine condannato il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in una somma determinata, seguendo il criterio della soccombenza. L’accoglimento del ricorso in ottemperanza ha così garantito l’effettività della tutela giurisdizionale, assicurando l’esecuzione coattiva del giudicato risarcitorio attraverso lo strumento del commissariamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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