Accesso alla segnalazione e identità del segnalante: prevale il diritto di difesa (TAR Lombardia n. 3350 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio in materia di accesso il ricorso, pur atteggiandosi come impugnatorio avverso il diniego o il silenzio-rigetto, mira ad accertare la spettanza del diritto all’ostensione secondo i parametri normativi, potendo il giudice ordinare all’amministrazione il facere richiesto. Nel bilanciamento tra il diritto di difesa del segnalato e il diritto alla riservatezza del segnalante prevale il primo quando non emergano esigenze di tutela di quest’ultimo, non risultando attività di controllo o ispettiva nei confronti del segnalato o dei suoi lavoratori. La deroga alla disciplina generale sull’accesso prevista dall’art. 12, comma 8, del D.Lgs. n. 24/2023 in materia di whistleblowing è norma eccezionale e non può applicarsi oltre i casi e i tempi in essa considerati, secondo la regola dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria del servizio di collegamento aeroportuale tra la Stazione Centrale di Milano e l’aeroporto di Malpensa, ha chiesto alla società di gestione dello scalo la copia integrale della segnalazione cautelativa trasmessa nei suoi confronti. La società gestrice ha inviato la nota oscurando ampie parti e omettendo il nome del segnalante, poi ha differito l’accesso a data incerta per valutare le ragioni del controinteressato. Formatosi il silenzio-rigetto, la ricorrente ha impugnato il differimento e ha chiesto l’accertamento del diritto alla copia integrale.
Il Collegio ha disposto una relazione sulla fase procedimentale, in particolare sull’invio dell’istanza al segnalante. La società gestrice ha depositato la comunicazione del legale del segnalante, che rappresentava le ragioni di opposizione alla divulgazione del nominativo e del contenuto integrale dell’esposto. Il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudizio di accesso, anche quando si atteggia come impugnatorio, ha per oggetto la verifica della spettanza del diritto, potendo il giudice ordinare l’esibizione dei documenti e sostituirsi all’amministrazione. Nel caso concreto va accertato il diritto della ricorrente alla versione integrale della segnalazione e al nome del segnalante. Sulla posizione della ricorrente il Collegio riconosce un interesse diretto, concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b, in combinato disposto con l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990: la domanda non è generica né esplorativa, perché l’acquisizione è strumentale alla tutela giurisdizionale nei procedimenti di assegnazione degli stalli e delle aree di sosta, non ancora conclusi.
Sulla accessibilità dei nominativi dei denuncianti il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, quando non si ravvisano particolari esigenze di tutela della privacy dell’autore della segnalazione, la riservatezza non può estendersi fino a includere un diritto all’anonimato di chi abbia assunto iniziative incidenti nella sfera giuridica di terzi. Nel bilanciamento tra diritto di difesa e riservatezza, nel caso in esame prevale il diritto di difesa, non risultando dagli atti alcuna attività di controllo sulla ricorrente né ispettiva sui suoi lavoratori, da parte della società gestrice o di altre Autorità.
Il Collegio respinge anche l’opposizione fondata sul D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 in materia di whistleblowing. La deroga all’accesso contenuta nell’art. 12, comma 8, del citato decreto è norma eccezionale e non può applicarsi oltre i casi e i tempi in essa considerati. La stessa non opera nel caso concreto, non trattandosi di segnalazione interna, da indirizzare al canale attivo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 24/2023, né di segnalazione esterna, che avrebbe dovuto essere inviata all’ANAC o trasmessa dalla società gestrice, non risultando alcuna comunicazione all’Autorità.
Il ricorso è quindi accolto, con ordine alla società gestrice di consegnare la documentazione richiesta, senza parti oscurate e rendendo noto il nome del segnalante, entro trenta giorni dalla comunicazione. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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