Offerta tecnica non anomala e insindacabilità delle valutazioni di gara (TAR Sicilia n. 917 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare ad evidenza pubblica il giudizio sull’anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per macroscopica illogicità o erroneità fattuale, senza autonoma verifica della congruità delle singole voci. L’esclusione per difformità dai requisiti minimi opera solo se la lex specialis qualifichi con assoluta certezza tali caratteristiche come essenziali; in caso di ambiguità prevale l’interpretazione rispettosa del favor partecipationis. Il principio di equivalenza, concretizzazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, impone di valutare la conformità sostanziale delle soluzioni tecniche offerte. Rientra nella discrezionalità amministrativa la scelta dei criteri di aggiudicazione, sottratta al sindacato salvo manifesta illogicità.

Il Fatto

Un Comune siciliano indiceva una gara aperta, ai sensi degli artt. 71 e 108 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e di igiene pubblica per dodici mesi, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della valutazione, l’appalto era aggiudicato a una società con 89,33 punti; il raggruppamento ricorrente si classificava secondo con 75,13 punti.

Il raggruppamento secondo graduato impugnava l’aggiudicazione e gli atti di gara, deducendo sette motivi: anomalia e insostenibilità dell’offerta, omessa previsione della raccolta domenicale e dello spazzamento domenicale, impianti di conferimento aggiuntivi non idonei, discerbamento sottodimensionato e genericità dei criteri di valutazione. La società aggiudicataria proponeva ricorso incidentale e motivi aggiunti, contestando l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali della ricorrente e il mancato rispetto dei criteri ambientali minimi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso introduttivo e dichiara improcedibile quello incidentale. Quanto al primo motivo, il Tribunale richiama la propria giurisprudenza (TAR Palermo, Sez. II, n. 1948 del 2023 e n. 1182 del 2024) e quella del giudice d’appello (Cons. Stato, Sez. V, n. 1066 del 2020, che richiama Adunanza Plenaria n. 36 del 2012): il sindacato sull’anomalia non può risolversi in una caccia all’errore, mirando piuttosto ad accertare l’attendibilità complessiva dell’offerta. La doglianza è infondata anche perché la ricorrente aveva ottenuto, sul medesimo criterio, un punteggio superiore.

Sul secondo motivo, il Collegio osserva che il piano economico finanziario, che attiene alla stima dei costi, è smentito dal disciplinare tecnico, che fissa i requisiti minimi obbligatori: gli artt. 6, 7 e 12 non prevedono la raccolta sette giorni su sette per le utenze non domestiche, essendo la raccolta multimateriale prevista solo per due giorni a settimana. Analogamente, il terzo motivo è infondato per la chiarezza delle disposizioni del disciplinare tecnico, che al calendario settimanale dal lunedì al sabato si richiama espressamente.

Il quarto motivo è inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza, avendo l’aggiudicataria sopravanzato la ricorrente di oltre quattordici punti. Il quinto è infondato perché l’art. 21 del disciplinare tecnico non impone lo spazzamento meccanizzato domenicale. Sul sesto, il Tribunale richiama il principio di equivalenza — concretizzazione del principio del risultato — e la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 8840 del 2025; Cons. Stato, Sez. IV, n. 2418 del 2025): l’esclusione per difformità dai requisiti minimi opera solo se la lex specialis qualifichi tali caratteristiche come essenziali con assoluta certezza, prevalendo altrimenti il favor partecipationis.

Sul settimo motivo, la scelta dei criteri di aggiudicazione costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa, sottratta al sindacato salvo manifesta illogicità (Cons. Stato, Sez. III, n. 4563 del 2024). Dalla infondatezza del ricorso principale deriva l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *