Illegittima l’integrazione postuma dell’offerta tecnica carente di certificazioni premianti (TAR Emilia-Romagna n. 1365 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 non è ammissibile per integrare o sanare carenze della documentazione che compone l’offerta tecnica o economica. La mancata allegazione all’offerta tecnica delle certificazioni richieste dal disciplinare per l’attribuzione di punteggi premianti costituisce una carenza sostanziale e non meramente formale dell’offerta, la cui integrazione postuma violerebbe il principio della par condicio competitorum. Il soccorso procedimentale ex art. 101, comma 3, consente solo chiarimenti interpretativi che non modifichino il contenuto dell’offerta, mentre la rettifica dell’errore materiale ex comma 4 è consentita solo fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte.
Il Fatto
L’Agenzia del Demanio ha indetto una procedura aperta telematica per la stipula di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione sugli immobili statali, suddivisa in quattro lotti, con previsione dell’inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. La società ricorrente, classificatasi al quarto posto nella graduatoria del Lotto 4, ha impugnato l’aggiudicazione lamentando la mancata attribuzione dei punteggi premiali per i sub-criteri E1 (certificazione parità di genere), E2 (certificazione SA 8000) e D3 (certificazione ISO 14001), per un totale di nove punti che l’avrebbero collocata in prima posizione.
La ricorrente aveva dichiarato il possesso delle certificazioni E1 ed E2 nella documentazione amministrativa, senza allegarle all’offerta tecnica, mentre la certificazione ISO 14001 era stata inserita nella documentazione amministrativa. La Commissione ha attribuito zero punti per tutti e tre i sub-criteri.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto i primi due motivi di ricorso, relativi alla mancata attivazione del soccorso istruttorio e del soccorso procedimentale. La legge di gara, in coerenza con l’art. 101 d.lgs. n. 36/2023, escludeva espressamente dal soccorso istruttorio la documentazione componente l’offerta tecnica ed economica, richiedendo l’allegazione delle certificazioni all’offerta tecnica ai fini dell’attribuzione dei punteggi premianti. La carenza è stata qualificata come sostanziale, non sanabile tramite integrazione postuma senza violare la par condicio competitorum.
Quanto al soccorso procedimentale, la Corte ha precisato che esso abilita solo a richiedere chiarimenti finalizzati all’interpretazione dell’offerta, superandone le ambiguità, ma non ad attingere a documenti esterni all’offerta stessa. La giurisprudenza citata, tra cui Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2025, n. 2789, conferma che ove sia necessaria la produzione di ulteriori documenti si ricade nel soccorso istruttorio, non ammesso per l’offerta tecnica. Inoltre, l’eventuale rettifica dell’errore materiale ex art. 101, comma 4, era ormai preclusa, essendo decorso il termine fissato per l’apertura delle offerte.
Il terzo motivo è stato respinto rilevando che, stante l’inversione procedimentale, la verifica documentale era limitata ai soli primi tre classificati; la ricorrente, quarta, non aveva diritto a tale verifica. L’inserimento della certificazione nella documentazione amministrativa ha inoltre violato il divieto di commistione tra le componenti della proposta negoziale, come evidenziato da Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2022, n. 7748. Il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di sopportare le conseguenze dei propri errori nella presentazione dell’offerta, soprattutto nelle gare telematiche.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte costituita.
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Nota della Redazione
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