Cessazione della materia del contendere per autotutela e condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Sardegna n. 861 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità per il ricorrente nella decisione del giudizio. In tale evenienza, la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite può essere pronunciata in applicazione del principio della soccombenza virtuale, dal momento che il ritiro dell’atto è intervenuto solo in conseguenza della proposizione del ricorso e ha comunque ridotto l’attività difensiva della controparte.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, impugnava il provvedimento con cui il Comune di Alghero aveva disposto la sospensione per giorni cinque dell’attività per l’asserita seconda infrazione nel quinquennio relativa all’indebita occupazione di suolo pubblico, censurando gli atti presupposti e connessi. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione annullava in autotutela il provvedimento gravato, producendo in giudizio l’atto sopravvenuto; le difese di entrambe le parti chiedevano pertanto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la vicenda nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, ha dato atto dell’intervenuto annullamento in autotutela dell’atto impugnato, rilevando che tale sopravvenienza aveva eliminato ogni interesse della ricorrente alla definizione del giudizio. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, pronunciando sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previo avviso alle parti della possibilità di definizione immediata del giudizio.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha accolto la domanda della parte ricorrente, condannando il Comune alla rifusione in forza del principio di soccombenza virtuale. La scelta è motivata dalla circostanza che il provvedimento impugnato era stato ritirato solo a seguito dell’instaurazione del giudizio, essendo l’autotutela strettamente conseguente alla proposizione del ricorso; il successivo annullamento dell’atto ha, peraltro, ridotto l’attività difensiva richiesta alla ricorrente.
La liquidazione è stata operata in misura ridotta rispetto ai parametri ordinari, proprio in ragione del sopravvenuto ritiro dell’atto che ha reso più contenuta l’ulteriore attività processuale. La sentenza non esamina il merito delle censure, risultando assorbite dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
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Nota della Redazione
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