Valutazione tecnica dell’offerta e fondi interprofessionali nel criterio esperienziale (Cons. Stato n. 5294 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice. Il sindacato giurisdizionale, pur pieno, non può divenire sostitutivo delle valutazioni dell’amministrazione e si limita alla verifica di ragionevolezza, logicità, coerenza e attendibilità, senza che il giudice possa sovrapporre il proprio apprezzamento tecnico in assenza di manifesti profili di erroneità o illogicità. La commissione che applica in modo esatto, uniforme e coerente la clausola della lettera di invito, escludendo per tutti i concorrenti i fondi di iscrizione successivi al bando, non incorre in illegittimità. L’eventuale maggiore esperienza di un concorrente in uno specifico settore integra solo uno degli elementi oggetto di valutazione complessiva.

Il Fatto

Una società, terza classificata in una procedura negoziata senza bando, ha impugnato l’aggiudicazione del servizio di progettazione, gestione e rendicontazione di piani formativi aziendali tramite conto formazione e fondo interprofessionale, chiedendo il diritto all’aggiudicazione, in subordine il subentro nel contratto e, ulteriormente, il risarcimento del danno.

La ricorrente contestava l’omessa valutazione di quattro degli otto fondi dichiarati e l’attribuzione del punteggio massimo agli altri due operatori, per assenza di esperienza specifica nel settore. Il TAR per la Calabria, riuniti i ricorsi, ha rigettato con sentenza n. 2142 del 2025. La società ha proposto appello avverso i capi 5, 6 e 7, sostenendo la contraddittorietà della decisione e la violazione degli art. 46, 64 e 73 c.p.a., invocando un sindacato pieno sulle valutazioni di discrezionalità tecnica.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato rigetta l’appello richiamando l’orientamento consolidato secondo cui la valutazione delle offerte tecniche è espressione di discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile nei limiti di ragionevolezza, logicità, coerenza e attendibilità, con espresso richiamo a Cons. Stato, Sez. V, 16 aprile 2026, n. 3162.

Il Collegio osserva che la clausola del sub-criterio 7.1 della lettera di invito non è stata impugnata: essa fa dipendere l’attribuzione del punteggio dal numero di qualificazioni su fondi interprofessionali e costituisce, quindi, un vincolo per la commissione. La censura vertente sull’erronea applicazione di tale clausola è stata correttamente respinta dal giudice di primo grado.

La commissione ha applicato l’art. 7 della lettera di invito, alla luce dei chiarimenti forniti, in modo puntuale e coerente verso tutti i partecipanti, escludendo per ciascuno i fondi di iscrizione successivi al bando, in quanto non espressivi di un’esperienza da intendersi come dato già acquisito. L’esclusione ha riguardato anche l’aggiudicataria.

Una volta accertata la corretta applicazione della clausola, le ulteriori doglianze sull’asserita carente esperienza degli operatori preferiti non rivelano palesi irragionevolezze o manifeste illogicità. La stessa appellante ha ammesso la forte esperienza formativa delle concorrenti, mentre la propria maggiore esperienza nella formazione di addetti alla forestazione integra solo uno degli elementi di valutazione.

Il Collegio esclude, infine, alcun intento punitivo della stazione appaltante verso l’operatore uscente: la posizione di vantaggio acquisita dalla precedente esperienza non conduce necessariamente all’aggiudicazione, pena la violazione della concorrenza. L’appello è quindi rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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