Cessazione della materia del contendere in materia di accesso documentale e condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale (TAR Puglia n. 701 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, cosicché la parte non ha più alcun interesse ad una decisione sul merito. In materia di accesso documentale, l’esibizione spontanea del documento richiesto, effettuata dall’amministrazione con l’atto di costituzione, integra l’anzidetta ipotesi, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico dell’amministrazione che abbia dato causa al giudizio, quando la resistenza opposta all’istanza ostensiva sarebbe risultata comunque infondata, considerata l’ampia portata dell’istituto e la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso.
Il Fatto
Il ricorrente, erede di un assicurato deceduto, presentava all’INPS un’istanza di accesso finalizzata ad ottenere copia della certificazione riepilogativa dei periodi di assicurazione maturati in Svizzera dal proprio dante causa. La richiesta era funzionale alla verifica della correttezza della liquidazione della pensione, corrisposta in regime di convenzione internazionale anziché come pensione autonoma, e della legittimità della conseguente richiesta di restituzione di somme, a titolo di indebito pensionistico, avanzata dall’Istituto nei confronti degli eredi.
L’INPS non provvedeva all’ostensione della documentazione nei termini, inducendo il ricorrente a proporre ricorso dinanzi al TAR per l’accertamento del proprio diritto di accesso e per la condanna dell’Istituto all’esibizione dell’estratto conto contributivo internazionale. Nel corso del giudizio, l’amministrazione si costituiva esibendo spontaneamente il documento richiesto. All’udienza camerale, anche la difesa del ricorrente dichiarava la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la pretesa ostensiva azionata con il ricorso risultava integralmente soddisfatta dall’esibizione del documento effettuata dall’INPS con l’atto di costituzione. Tale adempimento spontaneo, intervenuto nel corso del giudizio, ha determinato il venir meno dell’interesse della parte ricorrente ad ottenere una pronuncia di merito, ricorrendo così i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a.
Quanto al regime delle spese processuali, il Tribunale ha richiamato il principio della soccombenza virtuale, in virtù del quale l’onere delle spese va posto a carico dell’amministrazione qualora, in assenza dello spontaneo adempimento, il ricorso sarebbe stato comunque accolto. Nella specie, il Collegio ha ritenuto che il ricorso avrebbe meritato accoglimento, in ragione dell’ampia portata dell’istituto dell’accesso, disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990, e della sussistenza, in capo al ricorrente, di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione, consistente nella verifica dell’esattezza dei dati di calcolo posti a fondamento della richiesta di restituzione dell’indebito pensionistico.
La decisione è stata, pertanto, conclusa con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e con la condanna dell’INPS alla rifusione delle spese di lite in favore dei difensori antistatari del ricorrente, liquidate nella misura di euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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