Offerta modulare e requisiti minimi: legittima l’ammissione in gara (TAR Emilia-Romagna n. 891 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, il requisito tecnico dimensionale della fornitura non impone al concorrente di indicare un numero predeterminato di componenti, né di descriverne le caratteristiche tecniche nell’offerta economica. L’offerta è conforme alla legge di gara quando i sistemi proposti, per modularità costruttiva e per caratteristiche dichiarate nella relazione tecnica, sono idonei a coprire le dimensioni minime richieste. L’indicazione di un identico numero di registrazione al Repertorio dei dispositivi medici per due prodotti non determina l’esclusione, ove il secondo sia qualificato come accessorio del primo e ne segua la codifica di classificazione. La mancata valorizzazione degli oneri per la sicurezza non è ravvisabile quando il concorrente abbia allegato apposita dichiarazione con indicazione della relativa percentuale.

Il Fatto

Una struttura sanitaria pubblica ha indetto una procedura aperta per la stipula di un accordo quadro di fornitura e posa in opera di sistemi di sollevamento per malati a binario, nell’ambito di finanziamenti PNRR. Il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso. All’esito della gara, una società si è collocata al secondo posto, mentre il primo posto è stato attribuito a un’altra impresa. Con determinazione del febbraio 2025 l’amministrazione ha disposto la stipula dell’accordo quadro con due operatori economici.

La società seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo tre motivi: la carenza dei requisiti minimi dimensionali dei sistemi offerti dall’aggiudicataria, l’indicazione di un medesimo codice di registrazione per due dispositivi distinti e la mancata valorizzazione degli oneri per la sicurezza. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti connessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato nel merito i tre motivi, prescindendo dalle eccezioni in rito, tra cui l’improcedibilità eccepita per l’intervenuta sottoscrizione della convenzione di fornitura.

Sul primo motivo, il Tribunale ha osservato che la legge di gara non richiedeva di indicare nell’offerta economica le caratteristiche tecniche dei sistemi offerti. L’allegato dell’offerta economica richiedeva soltanto il prezzo unitario e totale e le quantità. Non riveste quindi significato l’indicazione di alcuni codici e specifiche da parte dell’aggiudicataria, poiché tali aspetti erano descritti nella relazione tecnica. La stessa ricorrente, del resto, aveva omesso nell’offerta economica i codici e le caratteristiche tecniche dei propri sistemi.

La compatibilità dei sistemi offerti con i requisiti minimi emerge dalla relazione tecnica e dal dépliant illustrativo. I sistemi a binario proposti consentono distanze senza sostegno fino a 8 metri, superiori a quelle richieste, e la loro natura modulare permette di adattarli a varie dimensioni. Poiché la legge di gara non imponeva un numero predeterminato di binari per ciascun sistema, la modularietà soddisfa il requisito dei binari di varia tipologia e dimensione.

Sul secondo motivo, relativo all’identico numero identificativo di registrazione al Repertorio dei dispositivi medici indicato per due prodotti, il Tribunale ha rilevato che uno dei due codici corrisponde a un modulo di sollevamento, mentre l’altro è stato qualificato come accessorio del primo e ne condivide la codifica di classificazione. La stessa classificazione nazionale dei dispositivi medici conferma che ogni accessorio segue la codifica del dispositivo cui è collegato.

Sul terzo motivo, il Collegio ha accertato che l’aggiudicataria ha allegato all’offerta economica un documento con cui ha dichiarato che gli oneri per la sicurezza sono pari al 2% dell’importo della fornitura, percentuale ribadita nei giustificativi. Il motivo è risultato infondato e il ricorso è stato integralmente respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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