Colpa grave del medico e valutazione ex ante nella responsabilità amministrativa (Corte dei Conti Sez. III App. n. 149 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa del sanitario, l’elemento soggettivo della colpa grave deve essere valutato ex ante, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della condotta e agli elementi conosciuti e conoscibili dall’agente in quel momento, e non ex post in forza degli accadimenti poi verificatisi. La circostanza che una diagnosi più tempestiva avrebbe potuto modificare la prognosi non è sufficiente, di per sé, a integrare la soglia di gravità della colpa, occorrendo una sprezzante trascuratezza dei propri doveri, manifestata attraverso massima negligenza o imprudenza ovvero particolare noncuranza degli interessi pubblici. Il giudice non può fondare il giudizio di gravità sulla sola astratta utilità di un accertamento strumentale omesso.

Il Fatto

Il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente la responsabilità amministrativa di un medico in servizio presso una struttura ospedaliera torinese, per aver cagionato un danno indiretto da malpractice sanitaria all’azienda ospedaliera di appartenenza, a sua volta obbligata a risarcire gli eredi di una paziente deceduta per la ritardata diagnosi di un adenocarcinoma del colon.

La sentenza appellata aveva condannato il sanitario al pagamento di una somma in favore della Regione e di altra somma in favore dell’azienda ospedaliera, oltre rivalutazione, interessi e spese. Il medico ha proposto appello censurando la valutazione della propria condotta professionale e, in particolare, l’accertamento della colpa grave, chiedendo in via principale di essere esentato da responsabilità e, in via subordinata, l’esercizio del potere riduttivo. La Procura generale ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, applicando il criterio della ragione più liquida, ha esaminato in via prioritaria il motivo relativo all’accertamento della colpa grave, ritenendolo fondato. Sia il giudice di primo grado sia la Procura generale avevano qualificato la condotta del sanitario come gravemente colposa; la Corte d’appello non ha ravvisato gli elementi dai quali evincere tale gravità.

Il principio cardine affermato è di ordine metodologico: l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa va valutato ex ante, sulla base della situazione di fatto e degli elementi conosciuti e conoscibili al tempo della condotta, e non ex post alla luce degli esiti poi verificatisi. Il sanitario ha certamente errato nel privilegiare una sola ipotesi diagnostica, rivelatasi poi non corretta, ma il complesso delle circostanze non evidenzia quella intensità di negligenza, imprudenza o imperizia necessaria a integrare la colpa grave.

La Corte ricostruisce il percorso clinico: la prima visita seguì un ricovero con ascesso addominale e intervento chirurgico, con esame istologico che evidenziava solo una flogosi granulomatosa; fu prescritta un’ecografia anche per l’impossibilità di esami invasivi su una persona di recente operata. Ai controlli successivi si riscontrarono un miglioramento clinico e un lieve aumento degli indici infiammatori, con marcatori tumorali nella norma. Anche presso un centro specialistico universitario furono prescritti gli stessi approfondimenti strumentali del medico internista.

Determinante è risultato il parere tecnico acquisito, secondo cui la diagnosi gastroenterologica formulata sarebbe stata corretta alla luce degli esami disponibili, l’approccio terapeutico adeguato e non sussistessero sostanziali indicazioni alla colonscopia. La Corte ammette che l’esecuzione della colonscopia avrebbe garantito un anticipo di diagnosi e terapia e probabilmente modificato la prognosi, ma tale rilievo, pur potendo fondare una colpa medica, non prova la sua gravità.

Il Collegio richiama l’orientamento che identifica la colpa grave in una sprezzante trascuratezza dei propri doveri, manifestata da massima negligenza o imprudenza o da particolare noncuranza degli interessi pubblici. Esclusa la gravità della colpa, l’appello è stato accolto, la domanda risarcitoria rigettata e le spese legali poste a carico dell’azienda ospedaliera.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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