Omessa compilazione quadro RR non prova l’occultamento doloso del debito contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5327 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla gestione separata, non è configurabile alcun automatismo tra l’omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo. La condotta ostativa prevista dall’art. 2941, n. 8, cod. civ. presuppone un comportamento intenzionalmente diretto a celare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, idoneo a determinare una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito. Essa postula un puntuale accertamento di fatto sul coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non può desumersi dal solo dato dell’omessa compilazione del quadro RR in difetto di ulteriori elementi che avvalorino il contegno doloso.

Il Fatto

L’INPS impugna con un unico motivo la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila che, riformando la pronuncia del Tribunale, aveva annullato un avviso di addebito notificato a una professionista per contributi non versati alla gestione separata per l’anno 2010, sul rilievo della maturata prescrizione. Resiste la controricorrente con controricorso, illustrato da memoria.

Il ricorso per cassazione investe la decorrenza del termine prescrizionale e la sua asserita sospensione.

La Motivazione della Corte

L’Istituto censura la sentenza per violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ., in relazione all’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335/1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, all’art. 1 del d.lgs. n. 462/1997 e all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997. Ad avviso del ricorrente, poiché la professionista aveva presentato dichiarazione reddituale omettendo di compilare il quadro RR, il decorso della prescrizione doveva ritenersi sospeso e, alla data di notifica dell’avviso, il termine non era scaduto.

Il motivo è dichiarato infondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato espresso, tra le altre, da Cass. n. 28594/2024 e dai precedenti ivi richiamati. In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata, non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l’occultamento doloso del debito contributivo, come già affermato da Cass. sez. VI-L n. 37529 del 2021.

La condotta dolosa di occultamento presuppone un comportamento intenzionalmente diretto a nascondere al creditore l’esistenza dell’obbligazione, foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. Essa rileva ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ. solo quando determina per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una semplice difficoltà di accertamento del credito, secondo quanto precisato da Cass. sez. lav. n. 26802 del 2023.

Un contegno così pregnante mal si concilia con l’automatismo prospettato dal ricorrente e richiede un accertamento di fatto sul coefficiente psicologico dell’inadempiente, non evincibile dal mero dato dell’omessa compilazione del quadro RR, in assenza di altri elementi che avvalorino il dolo, come ribadito da Cass. sez. lav. n. 25598 del 2023. La Corte d’appello si è uniformata a tali principi con motivazione esente da censure.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese secondo soccombenza, liquidate e distratte al difensore antistatario, e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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