Ricorso straordinario per errore di fatto e prescrizione non rilevata (Cass. pen. Sez. V n. 40880 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento parziale con rinvio della sentenza di secondo grado, il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile non solo quando il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione incidano sui presupposti fattuali del trattamento sanzionatorio, ma anche quando, per effetto di quella decisione, si realizzi l’effetto preclusivo di cui all’art. 624 cod. proc. pen. che vincola i poteri del giudice del rinvio. L’omessa rilevazione della prescrizione nel giudizio di cassazione è deducibile con il rimedio straordinario a condizione che il ricorrente prospetti un mero errore percettivo dell’organo giudicante e che la causa estintiva sia rimasta ignorata, non risultando la valutazione frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato. L’errore non è configurabile quando siano ipotizzabili percorsi decisori alternativi di carattere giuridico, né quando la Corte abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso, che preclude il rilievo d’ufficio ex artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 16 gennaio 2024, aveva condannato il ricorrente per il delitto di tentato omicidio pluriaggravato, con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti diverse da quella mafiosa. La Prima sezione di questa Corte, con sentenza n. 8398/25 del 13 novembre 2024, ha confermato il giudizio di responsabilità e ha annullato con rinvio, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Ha invece disatteso la censura di intervenuta prescrizione, ritenendo applicabile la disciplina anteriore alla legge n. 251 del 2005.

Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo l’errore di fatto consistito nel non aver rilevato la prescrizione del reato. Secondo il ricorrente, il primo atto interruttivo andrebbe identificato nell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare del 2 luglio 2018, oltre il termine ordinario, con conseguente maturazione della prescrizione già nel 2017.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal riconoscimento dell’ammissibilità del ricorso straordinario. Richiamando le Sezioni Unite (Sez. U n. 28717 del 21.06.2012 e Sez. U n. 13199 del 21.07.2016), si afferma che, in caso di annullamento parziale con rinvio, il rimedio è esperibile quando la decisione di rigetto o di inammissibilità produca l’effetto preclusivo dell’art. 624 cod. proc. pen. Nella specie, l’annullamento limitato al trattamento sanzionatorio ha reso irrevocabile il capo sulla responsabilità, legittimando così il condannato all’impiego del rimedio.

Nel merito, il ricorso è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ribadisce che l’omessa rilevazione della prescrizione è emendabile con l’art. 625-bis cod. proc. pen. solo se la questione sia stata prospettata come derivante da un mero errore percettivo e se emerga che la valutazione non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato (Sez. V n. 14058 del 04.04.2024, Sez. III n. 10417 del 25.02.2020). L’errore di percezione è denunciabile quando la Corte non abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso, poiché tale declaratoria preclude il rilievo d’ufficio ex artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U n. 12602 del 17.12.2015, Sez. U n. 32 del 22.11.2000).

La Corte sottolinea che l’art. 129 cod. proc. pen. enuncia una regola di giudizio che presuppone la proposizione di una valida impugnazione e non attribuisce al giudice un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme processuali. In presenza di un valido rapporto processuale, il giudice di legittimità deve rilevare la causa estintiva secondo lo standard delle Sezioni Unite (Sez. U n. 35490 del 28.05.2009, Sez. U n. 13539 del 30.01.2020).

Nel caso concreto, la questione di prescrizione è ritenuta aspecifica e, comunque, manifestamente infondata. Il ricorrente ha contestato genericamente l’inesistenza di atti interruttivi antecedenti all’ordinanza cautelare del luglio 2018, senza confrontarsi con l’art. 161, comma 1, cod. pen., che estende l’effetto interruttivo a tutti i concorrenti nel reato (Sez. VI n. 3977 del 14.01.2010). Gli interrogatori dei coimputati, risalenti al 2013 e al 2014, hanno determinato l’effetto interruttivo anche nei confronti del ricorrente, in epoca antecedente al compiuto decorso del termine ventennale. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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