Omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali: il dolo non si presume dal semplice silenzio (Cass. pen. Sez. I n. 14657 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’affermazione di responsabilità per il delitto di cui agli artt. 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n. 646 presuppone che sia accertata l’effettiva e consapevole volontà di non effettuare la prescritta comunicazione delle variazioni patrimoniali al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, non potendosi presumere la ricorrenza del dolo dalla mera condotta omissiva dell’agente. (Fattispecie relativa ad imputato che aveva giustificato l’omissione deducendo che, in virtù del regime restrittivo al quale era soggetto in quanto collaboratore di giustizia inserito in un programma di protezione, aveva comunicato l’avvenuto acquisto di un’azienda esclusivamente all’organo di polizia referente per il territorio ed al Tribunale di sorveglianza di Roma). (Rv. 289804-01)
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna dell’imputato a un anno e quattro mesi di reclusione e 6.886 euro di multa per il reato di cui all’art. 31 della legge n. 646 del 1982, per avere omesso di comunicare al Nucleo di polizia tributaria, nei termini previsti, le variazioni nell’entità e nella composizione del proprio patrimonio, e in particolare l’incremento derivante dall’acquisto, nel novembre 2018, di un’azienda di ristorazione del valore di 105.000 euro.
Con il ricorso per cassazione l’imputato ha denunciato, con il primo motivo, la motivazione apparente sull’elemento soggettivo: nel 2018 era inserito in un programma di protezione come collaboratore di giustizia, con il divieto di comunicare con soggetti diversi dai propri referenti e dagli appartenenti al Nucleo operativo di protezione; aveva comunque comunicato l’acquisto all’organo di polizia referente per il territorio e al Tribunale di sorveglianza di Roma, come risultava da un’ordinanza di quest’ultimo del 2019. Con il secondo motivo lamentava la mancata verifica dell’offensività in concreto e sosteneva che la variazione andasse calcolata come differenza tra prezzo pagato e valore dell’azienda.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione ha esaminato per priorità logica il secondo motivo, ritenendolo infondato. La disciplina dell’art. 30 d.lgs. n. 159 del 2011 non limita l’obbligo di comunicazione alle sole variazioni «in aumento» misurabili quantitativamente, ma comprende anche le modifiche qualitative della composizione del patrimonio, purché relative a elementi di valore non inferiore a 10.329,14 euro. L’acquisizione di un complesso aziendale costituisce di per sé una variazione rilevante, senza che occorra accertare il differenziale tra corrispettivo e valore del bene. La doglianza sull’offensività in concreto non era stata coltivata in appello ed era generica.
Il primo motivo è stato invece accolto. Secondo l’orientamento consolidato, la responsabilità per il delitto degli artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1982 non può fondarsi su una presunzione dell’elemento soggettivo: il dolo generico non è in re ipsa nell’omissione, ma richiede una verifica specifica della consapevole volontà di sottrarsi all’obbligo (Sez. 1, n. 6334/2010, Rv. 246569). Le Sezioni Unite (n. 18474 del 28/11/2024, dep. 2025, Rv. 287944) hanno sistematizzato tali coordinate: pur trattandosi di reato di pericolo presunto, l’accertamento non tollera automatismi, e il giudice deve dare conto in concreto della conoscenza dell’obbligo e della volontà di non adempiervi. Le stesse Sezioni Unite, richiamando Corte cost. n. 99 del 2017, hanno ricondotto la fattispecie al principio di necessaria offensività.
Nel caso concreto la sentenza impugnata non si era confrontata con le censure dell’appello: la Corte territoriale aveva affermato apoditticamente il dolo, senza considerare il peculiare regime cui l’imputato era sottoposto come collaboratore di giustizia e senza spiegare perché le comunicazioni effettuate agli organi di protezione e al Tribunale di sorveglianza non incidessero sulla concreta possibilità di adempiere o non escludessero la consapevole volontà di omettere la comunicazione. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, libera nell’esito ma tenuta a colmare le lacune motivazionali indicate.
Nota della Redazione
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