Giudicato sul diritto alla Carta elettronica del docente e ottemperanza del Ministero (TAR Veneto n. 309 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Una volta accertata la mancata esecuzione spontanea del titolo, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, assegnando un termine e nominando, sin d’ora, il Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente precario, agisce in ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per ogni anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento di complessivi € 2.500,00.
La sentenza è stata notificata al domicilio digitale dell’amministrazione ed è passata in giudicato. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito. Il ricorrente lamenta l’inutile decorso del termine dilatorio e chiede l’attivazione della Carta con l’accredito della somma oggetto di condanna, oltre alla nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, allo scopo di ottenere la conformazione dell’amministrazione al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Il ricorso è accolto. Il Tribunale verifica che la sentenza da ottemperare è stata notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Risulta inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e la sentenza è passata in giudicato come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto dal ricorrente.
Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il Collegio dichiara l’obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con l’attivazione della Carta elettronica e il versamento dell’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non essendo tale importo equiparabile a voci retributive.
Per il caso di perdurante inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni, curando l’allocazione in bilancio della somma e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o l’assenza di disponibilità di cassa non legittimano l’inadempimento. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione e clausola di distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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