Minaccia anche senza la vittima presente: basta la certezza che le parole le arrivino (Cass. pen. Sez. V n. 14851 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, purché, in relazione alle circostanze del fatto, sia certa la loro idoneità a pervenire a conoscenza del destinatario e a incidere sulla sua libertà morale. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato la sussistenza del delitto a fronte di espressioni implicitamente minacciose proferite nel corso della udienza pubblica di un processo penale e rivolte a soggetti non presenti, atteso che, per il contesto in cui erano state pronunciate e la risonanza mediatica del procedimento, poteva considerarsi certa la loro idoneità a pervenire a conoscenza delle persone offese e a incidere sulla loro libertà morale). (Rv. 289893-02)
In tema di condizioni di procedibilità, la volontà punitiva della persona offesa, una volta che sia stata manifestata attraverso la costituzione di parte civile, e non vi sia stata remissione, conserva la sua efficacia indipendentemente dalle successive vicende del giudizio o dall’eventuale regressione dello stesso alle fasi precedenti, al pari di quanto avviene nelle ipotesi in cui detta volontà sia stata manifestata attraverso un atto extraprocessuale, posto che la querela ha natura mista, non solo processuale, ma anche sostanziale. (Nella fattispecie, le persone offese si erano costituite parte civile per il delitto di minaccia grave prima dell’entrata in vigore del d.lgs 10 aprile 2018,n. 36, che ne ha previsto la perseguibilità a querela, e la persistenza della volontà punitiva è stata ravvisata nonostante la declaratoria di nullità della sentenza di condanna resa in primo grado e il successivo nuovo esercizio dell’azione penale dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina). (Rv. 289893-01)
Il Fatto
Nel marzo 2008, in un’udienza pubblica del processo d’appello contro un’associazione camorristica, il difensore di un imputato detenuto aveva letto per oltre due ore un’istanza di rimessione scritta in prima persona dall’assistito. Il testo accusava magistrati e «giornalisti prezzolati» e rivolgeva a due giornalisti, indicati per nome, un «invito» a «fare bene il proprio lavoro». L’imputato, in videoconferenza, aveva poi conferito procura speciale per il deposito; l’istanza fu dichiarata inammissibile per mancata notifica.
Dopo una prima condanna a Napoli, annullata per incompetenza funzionale, il Tribunale e la Corte d’appello di Roma hanno condannato entrambi per minaccia grave aggravata dalla finalità mafiosa (artt. 612, comma 2, e 416-bis.1 cod. pen.). I ricorsi deducevano, tra l’altro, la tardività della querela, l’insussistenza del reato e dell’aggravante e la non riferibilità dell’atto al secondo imputato.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione ha rigettato i ricorsi. Sulla procedibilità: il reato, procedibile d’ufficio nel 2008, è divenuto a querela con il d.lgs. n. 36 del 2018. Per le Sezioni Unite (n. 40150 del 2018) l’avviso transitorio non è dovuto se la persona offesa ha già manifestato la volontà di punizione, anche costituendosi parte civile. Le persone offese lo avevano fatto a Napoli ben prima del 2018; la nullità della sentenza e il nuovo esercizio dell’azione penale non hanno inciso su tale volontà, perché la querela ha natura mista, sostanziale e processuale, e resiste alla regressione del giudizio.
Sul reato: la minaccia è delitto di pericolo, da valutare con criterio medio e nel contesto; la minaccia può essere implicita, allusiva o mediata, purché sia certo che giunga al destinatario (Sez. 5, n. 9573/2021). Le frasi provenivano dal difensore di un capo storico del clan, in udienza pubblica e alla presenza di esponenti del sodalizio, e additavano i giornalisti come nemici. La lettura in aula era irrituale, perché l’istanza di rimessione va depositata e notificata: l’unico scopo era l’attacco intimidatorio. La risonanza mediatica rendeva certa la conoscenza da parte delle persone offese.
L’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen. richiede il fine di favorire il sodalizio, non che l’imputato ne sia capo: la minaccia mirava al «silenzio giornalistico» (Sez. 5, n. 2725/2022). Per il secondo imputato, la riferibilità dell’atto emergeva dalle dichiarazioni spontanee, dalla redazione in prima persona e dalla procura conferita dopo la lettura. Condanna alle spese e alla rifusione delle spese delle parti civili.
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Nota della Redazione
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