Notificazione per pubblici proclami e fissazione udienza di merito per la controversia sull’assegnazione alloggi SAP (TAR Lombardia n. 723 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le questioni oggetto di un ricorso avverso un provvedimento di variazione del punteggio ISBAR, in una procedura di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiedono un approfondimento non compatibile con la fase cautelare. In tal caso, il Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissa l’udienza pubblica per la trattazione del merito. L’integrazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 41, comma 4, cod. proc. amm., è disposta nei confronti di tutti i soggetti inseriti in graduatoria con un punteggio pari o superiore a quello del ricorrente, potenzialmente lesi dall’eventuale accoglimento del ricorso. La notificazione per pubblici proclami è autorizzata, stante l’elevato numero di controinteressati, con modalità che includono la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’ALER aveva disposto la variazione del punteggio ISBAR a lui attribuito nella graduatoria, pubblicata in data 03.12.2025, relativa al Bando Pubblico per l’assegnazione di alloggi di SAP. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento, previa sospensione della sua efficacia, deducendo la lesione della propria posizione in graduatoria.
L’ALER si costituiva in giudizio per resistere al ricorso. La domanda cautelare era trattata alla camera di consiglio del giorno 17 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto che le questioni oggetto del ricorso, anche in ragione degli interessi coinvolti, necessitino di un approfondimento che non è compatibile con la sommarietà della fase cautelare. Le esigenze del ricorrente sono state considerate tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito.
Di conseguenza, il Collegio ha fissato l’udienza pubblica del 23 marzo 2027 per la trattazione del merito del ricorso, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., non pronunciandosi sulla domanda di sospensione.
Il Tribunale ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria dell’avviso n. 11681 – piano 2025 con un punteggio pari o superiore a quello attribuito al ricorrente (34,500 punti), i quali potrebbero essere danneggiati in caso di accoglimento del ricorso.
Stante l’elevato numero di controinteressati, il Collegio ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 41, comma 4, cod. proc. amm. La notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell’ALER, dal quale risultino, tra l’altro, l’autorità giudiziaria, il numero di registro generale del ricorso e gli estremi del provvedimento impugnato. L’avviso non dovrà essere rimosso fino alla pubblicazione della sentenza definitiva.
La pubblicazione dell’avviso dovrà essere effettuata, pena l’improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova degli adempimenti entro i successivi cinque giorni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.