Silenzio-assenso ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 sufficiente per gli impianti di telefonia mobile (TAR Puglia n. 1499 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento autorizzatorio per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica di cui all’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 ha natura speciale e prevalente rispetto alla disciplina generale del d.P.R. n. 380/2001 e costituisce un iter unico che assorbe al suo interno anche le valutazioni di natura urbanistica ed edilizia. Ne consegue che il titolo abilitativo formatosi per silenzio-assenso ai sensi del comma 10 della citata disposizione è idoneo a legittimare la realizzazione e l’attivazione dell’impianto, senza necessità di un autonomo permesso di costruire. Il mancato esercizio del potere inibitorio nel termine di legge rende illegittima la successiva sospensione del funzionamento dell’impianto, ove fondata esclusivamente sull’assunta necessità di un titolo edilizio.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di rete di telefonia mobile, aveva presentato al Comune l’istanza di autorizzazione per l’installazione di un impianto, perfezionando successivamente il titolo mediante il meccanismo del silenzio-assenso ex art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003, decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni dalla domanda. Con successivo provvedimento, l’Amministrazione comunale ordinava la sospensione temporanea del funzionamento dell’impianto, ritenendo necessaria l’acquisizione di un autonomo permesso di costruire.
La società ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la violazione della disciplina speciale del Codice delle comunicazioni elettroniche, la sufficienza del titolo formatosi per silenzio-assenso e l’illegittimità della sospensione disposta in carenza dei presupposti di legge. Si costituivano in giudizio il Comune, la società cointeressata alla realizzazione dell’impianto e un’associazione civica, contestando la tesi della formazione del titolo per silentium e insistendo sulla necessità del permesso di costruire, anche alla luce della disciplina sui impianti radiotelevisivi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso richiamando il principio per cui l’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, nel disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti di telefonia mobile, prevede un procedimento autorizzatorio tendenzialmente unico, capace di assorbire ogni giudizio di conformità urbanistica, assolvendo anche alle funzioni del relativo titolo abilitativo edilizio. Tale ricostruzione, già sostenuta da precedenti giurisprudenziali, è stata confermata anche da una recente pronuncia del Consiglio di Stato che ha escluso la necessità di attivare un secondo procedimento autonomo ai sensi del d.P.R. n. 380/2001.
Quanto all’eccezione basata sul d.lgs. n. 177/2005, il Collegio ha osservato che la clausola di compatibilità con la disciplina vigente in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, contenuta nell’art. 28, comma 8, garantisce la prevalenza del Codice delle comunicazioni elettroniche, rendendo operativo il meccanismo del silenzio-assenso senza necessità di un titolo edilizio autonomo.
Il Tribunale ha poi rilevato l’infondatezza dell’ulteriore eccezione circa la mancanza dei pareri richiesti: dall’istruttoria risultava infatti che l’Autorità di bacino aveva rilasciato parere di conformità al Piano di assetto idrogeologico e l’ARPA Puglia aveva espresso parere tecnico preventivo favorevole in ordine alla compatibilità dell’impianto con i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.
Il provvedimento impugnato è stato quindi ritenuto illegittimo, in quanto il Comune, sospendendo il funzionamento dell’impianto assentito per silenzio-assenso, aveva erroneamente ritenuto necessaria l’acquisizione di un permesso di costruire, ignorando l’intervenuto perfezionamento della fattispecie autorizzatoria. La sentenza ha conseguentemente disposto l’annullamento della sospensione, con condanna del Comune alla refusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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