Accorpamento istituti montani e salvaguardia del plesso scolastico locale (TAR Marche n. 1046 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvaguardia delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, prevista dall’art. 1, comma 1, del D.I. n. 127/2023, non impone alla Regione di conservare l’autonomia giuridica della singola istituzione, ma richiede che sia garantita in loco la presenza di un plesso scolastico operativo, anche accorpato ad altro istituto. Il dimensionamento della rete scolastica rientra in un’ampia discrezionalità regionale, sindacabile solo per irrazionalità o difetto istruttorio e motivazionale. L’accorpamento di un istituto ubicato in comune montano è legittimo quando la motivazione dia conto della fragilità demografica, della dispersione territoriale, della reggenza pluriennale non più sostenibile e delle ragioni per cui si preferisca tale soluzione ad altre, anche a fronte di pareri non vincolanti contrari di Provincia e Commissione assembleare. Il riesame imposto in sede cautelare non sospende l’intero procedimento di programmazione, ma impone di integrare i profili carenti, restando all’Amministrazione il potere di confermare la scelta iniziale.
Il Fatto
Il Comune di Apecchio, comune montano dell’Appennino Basso Pesarese e Anconetano e area pilota SNAI, impugna la DGR Marche n. 2052/2024 e il decreto di recepimento dell’USR n. 6/2025 nella parte in cui dispongono l’accorpamento del locale Istituto Comprensivo all’Istituto Comprensivo di Acqualagna, con creazione di un nuovo istituto. Il ricorrente deduce violazione dei criteri regionali di autovincolo, difetto istruttorio e motivazionale, illogicità rispetto alla tutela dei comuni montani a rischio spopolamento.
Il TAR accoglie due volte l’istanza cautelare, con le ordinanze n. 56/2025 e n. 146/2025, ordinando un approfondito riesame. La Regione adotta la DGR n. 725/2025 e poi la DGR n. 1247/2025, confermando l’accorpamento. Il Comune propone motivi aggiunti e un’istanza di esecuzione ex art. 59 cod. proc. amm., respinta con ordinanza n. 686/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1, comma 557, della legge n. 197/2022, inserendo i commi 5-quater e seguenti nell’art. 19 del D.L. n. 98/2011, àncora il contingente organico dei dirigenti e dei DSGA alla popolazione scolastica regionale, con l’obiettivo di superare la reggenza. Il D.I. n. 127/2023 fissa per le Marche 208 autonomie per il 2025/2026, ma, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 223/2023 e dal Consiglio di Stato n. 5511/2025, al contingente non corrisponde necessariamente un pari numero di istituzioni scolastiche.
La clausola di salvaguardia delle scuole montane va letta, secondo il Collegio, come criterio collocato a monte del dimensionamento: essa non obbliga a mantenere sedi autonome solo perché ubicate in comuni montani. Il presidio territoriale è garantito, ma la sede centrale dell’istituzione può essere altrove. Le linee guida regionali, nella lettura del TAR, non impongono l’autonomia, bensì la conservazione in loco di un plesso operativo.
Passando al merito della scelta, il Collegio rileva che il dirigente dell’istituto di Apecchio era in reggenza da dodici anni e che l’istituto presentava maggiore fragilità demografica e dispersione territoriale. Le due prime delibere regionali presentavano effettivamente i profili di irrazionalità evidenziati in sede cautelare, non essendo chiare le ragioni della preferenza rispetto ad altre opzioni, soprattutto a fronte del parere contrario della Provincia e degli indirizzi della Commissione assembleare, entrambi non vincolanti.
La DGR n. 1247/2025 colma le lacune: la Regione espone la riduzione degli iscritti, il potenziamento dell’organico, l’esigenza di evitare pluriclassi, la non proibitività della distanza e le ragioni del discostamento dai pareri contrari. La successiva verbalizzazione dell’incontro del 24 luglio 2025 non inficia la valutazione, poiché le osservazioni degli enti risultano comunque vagliate. Il riesame propulsivo, precisa il TAR, non esaurisce il potere dell’Amministrazione, che resta libera di rideterminarsi.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono quindi respinti, con compensazione delle spese in ragione della novità e complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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