Prescrizione della bancarotta preferenziale e computo dell’aggravante indipendente (Cass. pen. Sez. 2 n. 4222 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2, legge fall. è qualificabile come aggravante indipendente e non ad effetto speciale, poiché non comporta un aumento di pena superiore a un terzo; pertanto, non si computa ai fini della determinazione del termine di prescrizione del reato, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen. Il termine massimo di prescrizione per il delitto di bancarotta preferenziale, il cui massimo edittale è di cinque anni, è di sette anni e sei mesi e decorre dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, che costituisce il momento consumativo della condotta. La sospensione del procedimento, se erroneamente calcolata dal giudice di merito, deve essere rideterminata in sede di legittimità, con conseguente declaratoria di estinzione del reato se il termine risulta decorso prima della sentenza di appello.
Il Fatto
La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la condanna di uno degli imputati per i reati di associazione per delinquere, riciclaggio e bancarotta fraudolenta e preferenziale, rideterminando la pena. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo plurimi motivi. In particolare, uno dei ricorrenti lamentava l’omessa declaratoria di estinzione del reato di bancarotta preferenziale per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi, computato dalla data del fallimento, tenuto conto dei periodi di sospensione del procedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminato il ricorso, ha ritenuto fondato il motivo relativo alla prescrizione del reato di cui al capo 11 dell’imputazione. Ha preliminarmente chiarito che il termine di prescrizione per la bancarotta preferenziale, il cui massimo edittale è di cinque anni, è di sette anni e sei mesi. Ha precisato che la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2, legge fall. non rileva ai fini del computo del termine, in quanto trattasi di aggravante c.d. indipendente, che non determina un aumento di pena superiore a un terzo e non è, quindi, ad effetto speciale ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen.
La Corte ha poi affrontato la questione del dies a quo del termine di prescrizione, confermando che, in tema di bancarotta preferenziale, esso decorre dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di specie, il reato era stato commesso in data 6 agosto 2015, coincidente con la data del fallimento della società. La Corte ha, infine, rilevato un errore di calcolo commesso dal giudice di primo grado nella determinazione del periodo di sospensione del procedimento, quantificato in 168 giorni ma da ridursi a 158 giorni, con la conseguenza che il termine di prescrizione era maturato in data 14 luglio 2023, ben prima della sentenza di appello.
La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta preferenziale, essendo lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo ai residui reati. Ha dichiarato, invece, inammissibili i ricorsi degli altri imputati, ritenendo i motivi genericamente reiterativi delle censure già esaminate e disattese dalla corte territoriale, ovvero non proponibili in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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