Inapplicabile alla Procura nazionale antimafia lo spostamento di competenza ex art 11-bis (Cass. pen. Sez. I n. 33972 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
I magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, svolgendo funzioni in ambito nazionale e senza un radicamento in un distretto di corte di appello, restano sottratti alla regola derogatoria di competenza dell’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 11-bis cod. proc. pen.. Il criterio di collegamento territoriale e temporale dell’art. 11 cod. proc. pen. è ancorato, in via esclusiva, alle funzioni esercitate nell’ambito del distretto giudiziario; non può quindi operare per chi non appartiene ad alcun distretto. Ne deriva che la deroga dell’art. 11-bis cod. proc. pen. è circoscritta ai soli casi in cui il magistrato della Direzione nazionale sia applicato a una direzione distrettuale antimafia ai sensi dell’art. 105 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sempre che il fatto rientri nella competenza dell’ufficio presso cui l’applicazione è disposta. La mera collocazione logistica della sede in Roma non vale a radicare la competenza del distretto capitolino.
Il Fatto
Il conflitto negativo di competenza origina da un procedimento in cui, tra gli indagati per reati di cui agli artt. 323 e 328 cod. pen., figura un magistrato all’epoca in servizio presso la Procura della Repubblica di Napoli, poi divenuto Procuratore nazionale antimafia. Investito dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il GIP del Tribunale di Roma si era dichiarato incompetente per territorio, ritenendo applicabile l’art. 11-bis cod. proc. pen. per l’avvenuto trasferimento del magistrato a Roma, e aveva trasmesso gli atti a Perugia, capoluogo del distretto competente per i procedimenti che coinvolgono magistrati operanti nel distretto di Roma.
Il GIP del Tribunale di Perugia non ha condiviso quella lettura, richiamando la recente giurisprudenza di legittimità su un caso sovrapponibile, e ha sollevato a sua volta il conflitto davanti alla Corte di cassazione. La questione attiene all’ambito applicativo della regola derogatoria quando tra i soggetti del procedimento vi sia un magistrato con funzioni nazionali.
La Motivazione della Corte
La Corte afferma anzitutto la sussistenza del conflitto, essendo due giudici che contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto, con la situazione di stallo che ne deriva. Nel merito, la lettura favorevole alla competenza di Perugia è ritenuta erronea, in continuità con la Sez. I n. 43866 del 23.10.2024 e con la n. 26263 del 27.05.2025.
Il Collegio ricostruisce la ratio dell’art. 11 cod. proc. pen. alla luce della giurisprudenza costituzionale: la deroga al giudice naturale mira a tutelare la difesa dell’imputato e l’imparzialità del giudice, ma resta eccezionale e ancorata a elementi oggettivi di luogo e di tempo. La stessa Consulta ha chiarito che il criterio territoriale e temporale di deroga rileva le funzioni esercitate nell’ambito del distretto giudiziario, quale unità organizzativa e funzionale. Da qui l’impossibilità di estendere la deroga oltre i confini del distretto.
Su questa base il percorso argomentativo si estende alle giurisdizioni a carattere nazionale. Richiamata la giurisprudenza che esclude l’applicabilità del meccanismo per i magistrati della Corte di cassazione, per la Sezione disciplinare del CSM e per la Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti, la Corte vi equipara i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, la cui competenza è estesa all’intero territorio e la cui dimensione operativa è nazionale.
Quanto all’art. 11-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2 legge 2 dicembre 1998, n. 420, la Corte ne delimita l’operatività: non è una regola valida per tutti i procedimenti che coinvolgono un magistrato della Direzione nazionale, ma si coordina necessariamente con l’art. 11 cod. proc. pen.. Essa trova applicazione solo quando il magistrato sia stato applicato a una direzione distrettuale antimafia ai sensi dell’art. 105 d.lgs. n. 159 del 2011, con un incardinamento stabile ancorché temporaneo, e il fatto rientri nella competenza dell’ufficio di destinazione. Respinti gli argomenti del Procuratore generale, la Corte esclude che il tenore letterale, i lavori preparatori o i collegamenti ordinamentali con il distretto di Roma modifichino il quadro. Esclusa la rimessione alle Sezioni Unite, per il conflitto che non si porrebbe tra decisioni della Corte ma con un provvedimento di natura organizzativa, gli atti sono trasmessi al GIP del Tribunale di Roma.
Nota della Redazione
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