Misure di prevenzione sospese e verifica della pericolosità dopo la Consulta (Cass. pen. Sez. I n. 31293 del 14.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011 nella parte in cui subordina la verifica della pericolosità sociale al protrarsi della detenzione per almeno due anni, la misura di prevenzione resta sospesa, dopo la cessazione dell’esecuzione della pena detentiva, fino a quando il Tribunale non abbia accertato, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato. Sino a quel momento le prescrizioni imposte con la misura non producono effetti. La questione che investe la portata applicativa di tale ius superveniens di natura sostanziale, ove sollevata per la prima volta in Cassazione, presuppone la risoluzione di accertamenti fattuali devoluti al giudice di merito e non puntualizzati nei loro esatti contorni: il ricorso è pertanto inammissibile per manifesta infondatezza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 09.07.2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Catania il 27.11.2023 nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, contestato per una condotta commessa il 27 gennaio 2021. Il prevenuto proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 75, comma 2, e 14, comma 2-ter, del medesimo decreto, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 162/2024.

Il ricorrente lamentava che il giudice di appello non avesse considerato l’effettiva vigenza della misura di prevenzione al momento della condotta, essendo l’esecuzione della stessa sospesa durante i periodi di detenzione, con obbligo del Tribunale di verificare la persistenza della pericolosità sociale a prescindere dalla durata della detenzione. Il Sostituto Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Sezione I ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 4 legge n. 161/2017 ha introdotto nell’art. 14 d.lgs. 159/2011 i commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che l’esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante la detenzione per espiazione di pena e che la verifica della pericolosità sia compiuta dal Tribunale, anche d’ufficio, solo dopo la cessazione dello stato detentivo protrattosi per almeno due anni.

La Corte richiama poi la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2-ter limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni». La Consulta ha ritenuto non condivisibile il presupposto della presunzione legislativa, secondo cui un trattamento penitenziario protrattosi fino a due anni sarebbe radicalmente inidoneo a modificare l’attitudine antisociale del condannato, osservando che l’ordinamento deve muovere dalla premessa della idoneità anche delle pene detentive di durata non superiore ai due anni a svolgere una funzione rieducativa, ai sensi dell’art. 27, terzo comma, Cost.

Da ciò la Corte trae la regola applicativa: a seguito dell’ablazione, alla cessazione dell’esecuzione della pena detentiva in costanza della quale la misura era stata sospesa, questa deve intendersi ancora sospesa sino a quando il Tribunale, anche d’ufficio, non abbia verificato la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato; sino a quel momento le prescrizioni imposte non possono avere effetto nei suoi confronti.

Nel caso concreto, tuttavia, il motivo non era stato dedotto in appello, né con l’atto introduttivo — in cui si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e si invocava la sostituzione della pena — né in sede di trattazione. Il ricorrente non ha neppure indicato il periodo di detenzione e quello in cui sarebbe stata sospesa la misura di prevenzione. La questione, sollevata per la prima volta dinanzi alla Cassazione, presuppone dunque la risoluzione di questioni fattuali che andavano sottoposte al giudice di merito e che non risultano puntualizzate nei loro esatti contorni.

La Corte precisa che il ricorrente avrebbe dovuto almeno dedurre che l’esecuzione della misura era stata sospesa per effetto della detenzione in data anteriore alla condotta contestata, ricostruendo la sequenza temporale tra provvedimento applicativo della misura, sottoposizione, commissione del reato, sentenza di primo grado e sentenza d’appello. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione, di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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