Ricorso straordinario per errore di fatto e confine tra percezione e valutazione (Cass. pen. Sez. II n. 34824 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario avverso i provvedimenti della Corte di cassazione, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è esperibile esclusivamente per errore materiale o per errore di fatto. L’errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco percettivo sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto è recepito in modo difforme da quello effettivo, ed è decisivo solo se ha condotto a una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata in sua assenza. Restano fuori dal perimetro del rimedio gli errori di valutazione o di giudizio, ossia la non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, assimilabili agli errori di diritto. Il ricorso non può veicolare il travisamento del fatto o della prova. Non è deducibile come errore di fatto l’omesso esame di specifiche deduzioni, quando il motivo sia stato oggetto di trattazione, dovendosi le stesse ritenere tacitamente valutate e disattese.

Il Fatto

Due condannati in via definitiva per reati associativi in materia di stupefacenti, rispettivamente di promozione o organizzazione e di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico illecito, hanno proposto ricorsi straordinari ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Sezione VI penale della Corte di cassazione aveva rigettato i loro precedenti ricorsi. La condanna era stata confermata in appello.

I ricorrenti hanno sostenuto che il giudice di legittimità sarebbe incorso in plurimi errori percettivi e sviste, idonei a disarticolare l’impianto motivazionale della sentenza impugnata: dall’asserita mancata considerazione di sentenze assolutorie relative ad altri soggetti, alla dedotta omessa risposta su elementi costitutivi del reato, al ruolo apicale di uno dei condannati, alla credibilità di un collaboratore di giustizia e alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il perimetro applicativo del rimedio. L’errore materiale consiste nella mancata corrispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica. L’errore di fatto consiste, invece, in una svista o in un equivoco percettivo sugli atti interni al giudizio di legittimità, che ne altera la percezione e che risulta decisivo quando conduce a una decisione incontrovertibilmente diversa.

Sono pertanto estranei all’area dell’errore di fatto, e quindi inoppugnabili, gli errori di valutazione o di giudizio derivanti da una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, assimilabili agli errori di diritto. Il ricorso straordinario non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l’istituto è volto a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, non quelli del ragionamento. È inoltre inammissibile il ricorso fondato sull’omesso esame di determinate deduzioni contenute in un motivo, quando il giudice di legittimità non abbia pretermesso il motivo ma lo abbia trattato: le deduzioni, anche se non esplicitamente richiamate, si reputano tacitamente valutate e disattese.

La Corte ha richiamato, tra le altre, la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 37505 del 2011 e n. 16103 del 2002, nonché le pronunce Sez. 5 n. 29240 del 2018, Sez. 3 n. 11172 del 2024 e Sez. 1 n. 17847 del 2017.

Applicando tali principi, il Collegio ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili. Con riguardo al primo ricorrente, la Sezione VI aveva dato atto del deposito delle sentenze assolutorie e delle censure difensive e aveva argomentato su di esse, concludendo che l’associazione in contestazione era diversa da quella oggetto di assoluzione. Il motivo sul ruolo apicale era stato valutato sulla base delle dichiarazioni del collaboratore e di una conversazione intercettata. La doglianza sull’aggravante era stata dichiarata inammissibile per genericità.

Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha rilevato che la Sezione VI aveva indicato i motivi estrinseci della revoca del programma di protezione, ritenuti non incidenti sulla credibilità del collaboratore, e aveva risposto sia al motivo sull’esistenza dell’associazione sia a quello sulla partecipazione del ricorrente, valorizzando il contenuto di due conversazioni intercettate. Nei fatti, entrambi i ricorrenti avevano contestato errori di giudizio della Sezione VI, non errori percettivi. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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