Continuazione esecutiva: il silenzio dei giudici di cognizione non vale esclusione (Cass. pen. Sez. V n. 12618 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice non può escludere il vincolo sul generico rilievo che i giudici della cognizione lo avrebbero già negato. Al silenzio serbato dalle sentenze di condanna non può attribuirsi il significato di esclusione dei presupposti del medesimo disegno criminoso, occorrendo invece la necessaria valutazione degli elementi indicativi della continuazione. Quanto alla notifica del provvedimento del giudice dell’esecuzione, la sua omissione non determina la nullità della decisione, ma incide unicamente sul termine per impugnarla, precludendone il decorso per la parte alla quale la notificazione non sia stata eseguita.
Il Fatto
Con ordinanza del 6 dicembre 2023, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciando in sede di rinvio, accoglieva in parte l’istanza proposta dal condannato ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. Riconosceva così il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze della Corte di appello di Reggio Calabria, ma escludeva il medesimo vincolo rispetto ai reati oggetto di una terza pronuncia della stessa Corte.
Avverso tale decisione il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: la mancata notifica personale del provvedimento e l’erronea esclusione della continuazione rispetto alla terza sentenza, con violazione dei principi stabiliti dalla sentenza rescindente.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato infondato. La Corte richiama l’art. 666, comma 6, cod. proc. pen., secondo cui l’ordinanza adottata all’esito dell’udienza deve essere comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori. L’omessa notifica all’imputato personalmente, però, non determina la nullità del provvedimento, ma incide solo sul termine per impugnarlo, precludendone il decorso per la parte non raggiunta dalla notificazione. La Corte richiama sul punto Sez. 3, n. 49089 del 18/10/2012, Daneri. Nel caso concreto, il ricorrente aveva conferito procura speciale al difensore per proporre ricorso, sì che quanto meno da quel momento era a conoscenza del provvedimento, con conseguente decorrenza del termine, facoltà non esercitata.
Il secondo motivo è invece fondato. Il Tribunale aveva escluso la continuazione tra i reati oggetto delle prime due sentenze e quelli della terza sul generico e assertivo rilievo che la continuazione sarebbe stata negata dai giudici della cognizione, senza argomentare tale conclusione. La Corte rileva che tale affermazione non trova riscontro nelle sentenze richiamate: risultava unicamente che la decisione della Corte d’appello di Reggio Calabria aveva escluso la continuazione “interna” tra i reati in materia di armi oggetto di quella pronuncia.
L’ordinanza impugnata ha dunque omesso la necessaria valutazione in ordine agli elementi indicativi dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso, disattendendo i principi espressi dalla sentenza rescindente, richiamata come Sez. 1, n. 8799 dell’11/11/2022. Ne consegue l’annullamento con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto. La decisione conferma che il giudice dell’esecuzione non può trincerarsi dietro il preteso silenzio dei giudici di cognizione per sottrarsi alla verifica dei presupposti della continuazione.
Nota della Redazione
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