IMU sui fabbricati rurali: l’esenzione dipende dall’annotazione catastale e non dall’uso di fatto (Cass. civ. Sez. 5 n. 14919 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, il presupposto impositivo è il possesso del fabbricato indipendentemente dalla sua potenzialità produttiva di reddito. Il riconoscimento della ruralità di un fabbricato, ai fini dell’esenzione dall’imposta, discende dalla specifica annotazione catastale della ruralità, a prescindere dalla categoria catastale attribuita. È onere del contribuente richiedere l’annotazione, non potendo la mera destinazione di fatto del bene all’attività agricola fondare il beneficio. In assenza di detta annotazione, l’immobile resta soggetto all’imposta, restando irrilevante qualsiasi prova documentale o perizia di parte circa l’inagibilità o l’utilizzo, difettando la conoscenza qualificata dell’ente impositore. La riduzione del 50% per inagibilità richiede che il Comune abbia una conoscenza qualificata dello stato dell’immobile, non essendo sufficiente una mera conoscenza di fatto.
Il Fatto
La società, proprietaria di un fabbricato adibito ad allevamento di bestiame iscritto nel catasto del Comune con categoria D/8 e rendita di euro 9.554,45, impugnava l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2015 emesso dal Comune. La contribuente contestava la pretesa deducendo la natura rurale del fabbricato, la sua inagibilità e l’assenza di un obbligo di contraddittorio preventivo. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che la Commissione Tributaria Regionale del Veneto rigettavano le doglianze, ritenendo l’immobile soggetto all’imposta in ragione del classamento catastale e dell’assenza di istanze di variazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha disatteso il primo e il terzo motivo di ricorso, riguardanti la nullità della sentenza e la violazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 24823 del 2015, secondo cui l’obbligo generalizzato del contraddittorio endoprocedimentale sussiste esclusivamente per i tributi “armonizzati” di matrice comunitaria. Per i tributi “non armonizzati” come l’IMU, l’obbligo sussiste solo se specificamente previsto dalla legge, non essendo applicabili le nuove disposizioni del d.lgs. n. 219/2023 emanate dopo l’instaurazione del giudizio.
Quanto alla censura sulla ruralità del fabbricato, la Suprema Corte, pur riconoscendo la fondatezza del motivo nella parte in cui criticava l’assunto del giudice d’appello, ha corretto la motivazione ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. Ha ribadito che l’esenzione per i fabbricati rurali, introdotta dall’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 504/1992, è subordinata esclusivamente all’apposizione di una specifica annotazione catastale. Tale principio, affermato dalle Sezioni Unite fin dalla sentenza n. 18565 del 2009, non è stato superato ma rafforzato dalle successive disposizioni sul riordino dei fabbricati rurali. Gli effetti retroattivi dell’annotazione, previsti dall’art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102/2013, presuppongono che questa sia stata effettivamente richiesta e ottenuta. Nel caso di specie, la società aveva espressamente dichiarato di non aver mai attivato la procedura di variazione, risultando il fabbricato ancora iscritto in categoria D/8.
La Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa all’inagibilità dell’immobile, configurandosi come una mera rivalutazione delle emergenze processuali. Ha inoltre ribadito che il requisito per la riduzione del 50% dell’imposta è la conoscenza qualificata del Comune, derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa, e non una semplice perizia di parte redatta in un periodo successivo. Quanto alla sanzioni, ha escluso la configurabilità della buona fede per asserita “obiettiva incertezza normativa”, in quanto l’orientamento sulla necessità dell’annotazione catastale per il riconoscimento della ruralità era già consolidato. Il motivo sull’inesistenza della notifica è stato rigettato, ravvisandosi l’eventuale nullità sanata dalla tempestiva impugnazione dell’atto da parte della contribuente. Il ricorso è stato complessivamente respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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