Cessazione automatica per riattivazione d’ufficio e inammissibilità del regolamento di competenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 13558 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione necessaria del processo, disposta ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., cessa automaticamente quando il giudice, anche d’ufficio, riattiva il procedimento disponendone la prosecuzione fino alla rimessione in decisione. Con la cessazione della sospensione, viene meno l’interesse delle parti, ex art. 100 cod. proc. civ., all’impugnazione dell’ordinanza che l’aveva disposta, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Tale esito processuale, determinato da causa sopravvenuta, esclude il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma aveva disposto la sospensione del procedimento, ex art. 295 cod. proc. civ., ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità tra la controversia in esame e quella instaurata da altro soggetto, solidalmente obbligato, concernente la medesima imposta di registro. L’Agenzia delle Entrate aderiva all’iniziativa della ricorrente.
Nel corso del giudizio innanzi alla Corte di cassazione, la società depositava memoria illustrativa, deducendo che il giudice di prime cure aveva riattivato il procedimento e, all’esito della trattazione, lo aveva rimesso in decisione, senza che fosse stata ancora depositata la sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato preliminarmente la questione della persistenza dell’interesse della ricorrente alla decisione sul regolamento di competenza. Ha rilevato che la sospensione del processo, una volta disposta, può cessare non solo per la definizione del giudizio presupposto, ma anche per la riattivazione del procedimento da parte del giudice.
L’attività processuale compiuta dal giudice di merito, che ha provveduto alla prosecuzione del giudizio fino alla rimessione in decisione, ha determinato la cessazione ex officio iudicis degli effetti della sospensione. Da tale cessazione deriva il venir meno dell’interesse delle parti alla caducazione dell’ordinanza impugnata.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito della questione della pregiudizialità tra le controversie. Ha compensato le spese giudiziali, in considerazione della condotta delle parti e della natura della causa di cessazione della sospensione.
Ha infine escluso la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 19976 del 2024.
Nota della Redazione
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