Somministrazione illecita: onere della prova e doppia conforme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32581 del 14.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di somministrazione di lavoro, l’accertamento del superamento dei limiti percentuali di ricorso al lavoro interinale e l’eventuale abuso del relativo contratto costituiscono valutazioni riservate al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità se congruamente motivate. La censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza di appello confermi la decisione di primo grado sul medesimo iter logico-argomentativo, operando la preclusione della cd. doppia conforme. Non è integrata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. quando la doglianza si risolva in una mera contestazione del giudizio valutativo sulle prove, spettante al giudice di merito. L’abuso del contratto di somministrazione, in astratto configurabile secondo la Direttiva 2008/104/CE, va escluso in concreto con valutazione complessiva degli elementi fattuali.

Il Fatto

Il lavoratore aveva stipulato con una agenzia per il lavoro un contratto di somministrazione a termine, con decorrenza dal 13.2 al 31.3.2018 e tre proroghe fino al 31.3.2019, per lo svolgimento di mansioni di autista, livello D, presso l’impresa utilizzatrice, una società operante nel settore postale. Deduceva l’irregolarità della somministrazione e l’illegittimità del termine apposto al contratto di fornitura.

Il Tribunale adito respingeva la domanda. La Corte d’Appello di Salerno confermava la decisione per le stesse ragioni. Avverso tale pronuncia il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, resistito con controricorso sia dall’agenzia sia dall’impresa utilizzatrice.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, tutti incentrati sul prospettato utilizzo fraudolento del contratto di somministrazione e sull’abuso del diritto. Il primo e il quarto motivo, fondati sull’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sono dichiarati inammissibili per la preclusione derivante dalla pronuncia di merito doppia conforme. Ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ora art. 360, comma 4, c.p.c.), quando l’appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, il ricorso è proponibile solo per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.

La Corte ribadisce che la doppia conforme ricorre anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, non rilevando che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori. Richiama sul punto Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023 e n. 26934/2023.

Quanto alla selezione e valutazione delle prove, la Corte ricorda che esse spettano al giudice di merito, al quale compete anche escludere, con giudizio implicito, la rilevanza di un mezzo istruttorio. Il giudizio di legittimità non è strutturato come terzo grado di merito. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre resta inammissibile la doglianza sul maggior valore attribuito ad alcune prove (richiamate Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. n. 20867/2020).

Nel merito, il secondo motivo — violazione degli artt. 22 e 26 del CCNL di settore in relazione all’art. 31 della legge n. 81/2015 — è respinto, perché investe l’accertamento di fatto sul superamento dei limiti percentuali, insindacabile in legittimità. Il terzo motivo, sulla violazione dell’art. 117 Cost. e dell’art. 5, par. 5, della Direttiva 2008/104/CE, è dichiarato infondato: la Corte di Salerno non ha escluso in astratto la possibilità di abuso, ma lo ha escluso in concreto, valorizzando il rispetto del limite percentuale da parte dell’impresa utilizzatrice e la durata complessiva della prestazione, pari a 13 mesi incluse le proroghe. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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