Modello CAI e presunzione iuris tantum: l’onere della prova contraria grava sull’assicuratore (Cass. civ. Sez. III n. 15431 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il modello C.A.I. sottoscritto da entrambi i conducenti integra una presunzione iuris tantum che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze ivi indicate, ai sensi dell’art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005. È pertanto l’impresa di assicurazione, e non il danneggiato, a dover fornire la prova contraria. Il principio del libero apprezzamento della confessione resa da uno solo dei litisconsorti necessari, affermato dalle Sezioni Unite n. 10311 del 2006, non è in contrasto con la presunzione legale, operando su piani distinti. Ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo resta preclusa in presenza di accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto descritto e le conseguenze del sinistro emerse in giudizio.

Il Fatto

La società cessionaria del credito di un danneggiato agiva in giudizio, davanti al Giudice di pace, per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un’autovettura in un tamponamento a catena. Il veicolo del cedente, fermo, era stato tamponato dall’auto di un terzo, a sua volta tamponata dal veicolo di un ulteriore conducente.

La domanda veniva rigettata in primo grado e l’appello era respinto dal Tribunale. Il giudice di secondo grado riteneva che, a fronte delle contestazioni della società assicuratrice, incombesse sulla danneggiata l’onere di provare le modalità del sinistro, non essendo il modello C.A.I. sufficiente a tal fine. La società propone ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 143 del d.lgs. n. 209 del 2005 e la sostanziale inversione dell’onere probatorio. Il Collegio riconosce un profilo di fondatezza nella censura, correggendo in diritto la motivazione del Tribunale.

Il passaggio secondo cui spettava al danneggiato provare le modalità del sinistro è errato in diritto. La norma citata è chiara: la constatazione amichevole sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione che il sinistro si sia svolto come ivi indicato, salvo prova contraria dell’assicuratore. La disposizione riproduce l’art. 5, secondo comma, del d.l. n. 857 del 1976 e persegue una finalità deflattiva, evitando che gli assicuratori ribaltino sul danneggiato un onere probatorio che grava su di essi.

Quanto al richiamo alla confessione, la Corte osserva che il principio delle Sezioni Unite n. 10311 del 2006 — secondo cui la dichiarazione del modulo C.I.D. resa dal litisconsorte necessario è liberamente apprezzabile ex art. 2733, terzo comma, cod. civ. — rispondeva a esigenze diverse, legate all’unicità dell’accertamento nel processo. Il libero apprezzamento non contrasta con la presunzione legale, che l’assicuratore può superare. La successiva giurisprudenza ha inoltre precisato che ogni valutazione confessoria è preclusa in presenza di incompatibilità oggettiva tra fatto e conseguenze accertate.

Nel caso concreto, tuttavia, la fondatezza della censura non conduce all’accoglimento. Il sinistro ha coinvolto tre veicoli, ma il modello C.A.I. è stato sottoscritto solo da due conducenti. Il creditore cedente, secondo tamponato, non ha firmato alcun modulo. La ricorrente non può quindi far valere alcuna constatazione amichevole nei confronti dell’assicuratore. Il motivo è respinto e, con esso, resta assorbito il secondo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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