Confidenze autoaccusatorie al collaboratore di giustizia e gravi indizi in sede cautelare (Cass. pen. Sez. 1 n. 8170 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o dal coimputato integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273, comma primo, cod. proc. pen. solo se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri esterni individualizzanti, secondo la regola posta dall’art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., estesa alla materia cautelare dall’art. 273, comma primo-bis, cod. proc. pen.. Le confidenze autoaccusatorie dell’indagato rese a un collaboratore di giustizia hanno natura confessoria e, una volta positivamente vagliata l’attendibilità di quest’ultimo, dispiegano piena efficacia probatoria, a condizione che ne sia apprezzata la sincerità e la spontaneità. La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., può essere superata solo dando conto di elementi concreti che dimostrino l’effettivo allontanamento dal gruppo criminale, non essendo sufficiente il mero decorso del tempo.
Il Fatto
Con ordinanza del 15 maggio 2025, il Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di un indagato, in relazione ai reati di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e di cessione di sostanze stupefacenti, aggravata dalla finalità di agevolare l’associazione mafiosa. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, fondata sulle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, e alla sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delimitato il proprio sindacato, richiamando il principio per cui il controllo di legittimità sui provvedimenti del tribunale del riesame non ha ad oggetto direttamente il complesso degli elementi indiziari, ma la congruenza e la logicità della motivazione. Ha ribadito che la valutazione del peso probatorio degli indizi è riservata al giudice di merito e che sono inammissibili le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate. Ha precisato, inoltre, che la decisione cautelare si fonda su un giudizio prognostico di alta probabilità di colpevolezza, esposto al flusso di conoscenze suscettibili di evoluzione.
Quanto al merito, la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative all’attendibilità del collaboratore di giustizia, le cui discrasie temporali e fattuali erano state già specificamente esaminate dal Tribunale. Ha osservato che le criticità evidenziate dalla difesa non assumevano valenza dirimente, in quanto non concernenti gli aspetti essenziali della ricostruzione, ossia la posizione dell’indagato quale mandante dell’omicidio, trovandosi quest’ultimo all’estero nei giorni del fatto. La S.C. ha valorizzato la convergenza delle dichiarazioni rese da due collaboratori appartenenti a sodalizi criminosi diversi, che hanno attribuito l’omicidio allo stesso gruppo, nonché la duplice confessione stragiudiziale resa dall’indagato in tempi diversi a soggetti differenti.
La Corte ha quindi affermato che le confidenze autoaccusatorie dell’indagato a un collaboratore di giustizia hanno natura confessoria e, una volta vagliata positivamente l’attendibilità del dichiarante ai sensi dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria, a condizione che ne sia verificata la sincerità e la spontaneità. Nel caso di specie, la gravità indiziaria è stata correttamente fondata sulla corroborazione incrociata tra i narrati dei collaboratori e sulla chiamata in reità effettuata da uno di essi sulla base di quanto riferito da un terzo soggetto, riscontrata a sua volta dalle confidenze dell’indagato. La Corte ha escluso la sussistenza di elementi indicativi di una volontà calunniatoria o di un previo concerto tra i dichiaranti.
Con riferimento al reato di cessione di stupefacenti, la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione del Tribunale che ha interpretato il contenuto delle conversazioni intercettate, incentrate su conteggi di denaro, alla luce del contesto criminoso delineato dai collaboratori. Ha ribadito che l’individuazione del contesto comunicativo costituisce attività tipica del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si fondi su criteri inaccettabili. La destinazione finale dei pagamenti all’indagato è stata ritenuta coerente con la natura dei rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti, tutti riconducibili alla sua sfera fiduciaria.
Infine, la Corte ha giudicato esaustiva la motivazione in ordine alle esigenze cautelari, evidenziando che il Tribunale aveva correttamente applicato la presunzione relativa dell’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., dando conto dell’insussistenza di elementi idonei a dimostrare l’effettivo allontanamento dell’indagato dal gruppo criminale. La mancata acquisizione di tali elementi, a fronte della condanna irrevocabile per associazione mafiosa e della gestione dell’attività di spaccio, ha legittimato il mantenimento della misura. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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